Appunti di criminologia

 In ScienzeForensi, N. 1 - marzo 2012, Anno 3

[1]Il Federal Bureau of Investigation statunitense, definisce “non organizzato” il crimine non pianificato. La scena dove esso è avvenuto è caotica, causale, disordinata, il corpo della vittima, non viene occultato o spostato, all’atto violento si è arrivato dopo una minima interazione e lo stesso può anche essere dovuto ad un impeto d’ira in relazione ai rapporti esistenti tra vittima-aggressore. La scena del crimine, in quanto non pianificata, sarà ricca di tracce di varia natura utili ai fini investigativi. La tipologia “organizzata”, invece, rispecchia una scena del crimine preparata, personalizzata; la vittima, probabilmente attenzionata da tempo o casualmente incontrata, ma ugualmente corrispondente a dei canoni determinati dall’offender, viene occultata o quantomeno traslata in altro luogo. L’interazione verbale può essere prolungata, magari per tranquillizzare la stessa vittima, ovvero semplicemente, per avere un maggiore controllo della situazione.

Negli studi compiuti in questo settore che hanno portato ad individuare dei profili di massima dell’autore di questo genere di crimini, lo strumento utilizzato, almeno inizialmente, è l’intervista a soggetti detenuti. Il target è stato individuato grazie ad alcune informazioni: situazione familiare, modus operandi, conoscenze, ricostruzione della loro vita affettiva attraverso le testimonianze raccolte durante la fase investigativa, accesso alle informazioni sanitarie degli interessati sia attraverso i verbali che mediante anamnesi psichiatriche disposte dal giudice, ovvero richieste dai carcerati stessi. Da tale attività vengono tratti modelli statistici da applicare principalmente ai delitti seriali, che ben si prestano anche a “casi singoli”. Simili modelli, introdotti nel 1979 da Douglas e Ressler dell’Unità Crimini Comportamentali dell’F.B.I., vengono pubblicati nel 1992 nel Crime Classification Manual individuando un autore che rispecchia alcune particolarità relativamente allo stato dei luoghi come da tabella seguente.

 

Organizzato

Disorganizzato

Intelligenza media o superiore

Socialmente competente

Predilige lavori che richiedano abilità

Sessualmente adeguato

Padre con occupazione stabile

Disciplina inconsistente nell’infanzia

Emotività controllata durante il crimine

Utilizzo di alcol durante il crimine

Stress situazionali precipitanti

Vive con il partner

Si sposta con auto in buone condizioni

Può cambiare lavoro o lasciare città

Segue il crimine attraverso le notizie dei media

Intelligenza sotto la media

Socialmente inadeguato

Predilige lavori semplici e generici

Sessualmente inadeguato

Padre con occupazione precaria

Disciplina rigida nell’infanzia

Ansia durante l’esecuzione del crimine

Minimo utilizzo di alcol durante il crimine

Minimi stress situazionali

Vive da solo

Vive e lavora vicino alla scena del crimine

Ha minimo interesse per le notizie dei media

Tabella 1: dati desunti dal FBI law enforcement bullettin, agosto 1985

 

Il profiler cerca quindi di rispondere ad una parte dei quesiti dell’investigatore (Baccaro, 2010): cosa è successo? Quale tipologia di soggetto può aver commesso questo crimine? Quali possono essere le caratteristiche dell’autore? La sua attività procede di pari passo con quella dell’inquirente tradizionale, osservando il fascicolo fotografico e le riprese video degli ambienti d’interesse, effettuando anche delle verifiche in loco, in pratica fornendo un supporto all’indagine tradizionale non occupandosi solo di tracciare un profilo del criminale, ma anche di analizzare eventuali testi scritti, assistere all’intervista investigativa e ad eventuali processi negoziali, approntare un autopsia psicologica della vittima[2]. Ovviamente una tecnica di questo tipo dev’essere proporzionale alla tipologia di reato che, nella maggior parte dei casi, interessa crimini di tipo violento.

Rilevante risulta essere la vittima, sia relativamente ai propri trascorsi che dal punto di vista fisico: la posizione del corpo e l’arma utilizzata per la sua morte possono essere indicatori della personalità del reo e dei rapporti che intercorrono con la stessa. Uccidere, in alcuni casi, non rappresenta un gesto riprovato dall’omicida, ma tutt’altro: lo fa sentire potente, lo avvicina alle divinità cui lo stesso solitamente si affida, le sole in grado di generare e togliere la vita.

La pratica utilizzata può essere, infatti, influenzata sia dalla cultura, oramai il nostro è un paese multietnico dove spesso si manifestano differenti motivazioni e modalità del gesto criminale, che dalla materiale disponibilità degli “strumenti” idonei al caso. Secondo Andreoli (2002) l’uso di un pugnale è un classico del movente passionale e, l’arma stessa, diventa una sorta di metafora dell’organo sessuale che penetra le carni della vittima. Un’allegoria del coito, dunque, in cui maggiori sono i fendenti, maggiore sarà la foga dell’assassino, maggiore potrebbe essere il rancore, quindi l’amore, nei confronti di quel corpo ormai martoriato. In questo caso le parti attinte dipendono molto dalla corporatura dell’omicida, dall’attimo e dalla posizione assunta dall’ignara vittima. Spesso risulta evidente la predilezione per il petto e, rifacendosi alla simbologia legata all’utilizzo dell’arma, si osserverebbe come quella sede abbia una duplice funzione. Se da un lato un colpo ottimamente vibrato riesce ad uccidere nell’immediatezza l’avversario dall’altro si ha un nuovo simbolo: “il cuore spezzato”. Il movente passionale, inoltre, è caratterizzato anche da una serie di altri colpi diretti su zone erogene come seni e pube.

L’utilizzo di un arma da fuoco parrebbe presupporre un minimo di preparazione all’evento, anche se successive indagini possono smentire un simile dato. Pistole, fucili e relativo munizionamento, debbono essere denunciate all’autorità di pubblica sicurezza quindi l’acquisto e la detenzione[3], sempre se regolare, sono tracciabili. In questo caso si giustificherebbe un omicidio d’impeto con la presenza in loco di un arma di questo tipo; è il caso di chi punta ad essere identificato/giustificato come un giustiziere. Anche in questo caso bisogna considerare la presenza dei colpi letali: alla schiena o al petto. Nel primo caso non si ha partecipazione emotiva all’evento poiché l’omicida non si fa vedere e di conseguenza non gode delle emozioni che possono trapelare dalla vittima. Nel secondo caso, l’eventuale grado di conoscenza potrebbe essere desunto dalle tracce da sparo sul corpo: se il colpo è stato esploso a bruciapelo è possibile, come nel caso dello strangolamento e dell’accoltellamento, una sufficiente conoscenza da giustificarne la presenza ravvicinata, cosa analoga se l’aggressore colpisce al volto la propria vittima.

Estremizzando le teorie proposte, si potrebbe arrivare all’individuazione del sesso: la donna predilige adoperare il veleno, non vi è contatto fisico e presuppone una forte premeditazione, acquisto del prodotto, preparazione della situazione ed agito, non si tratta, quindi, di una scena del crimine disorganizzata. Lo strangolamento invece prevede un uso della forza fisica proporzionale alla vittima (magari aiutandosi anche con dei lacci), di conseguenza l’omicida potrebbe essere un uomo. Considerazioni simili potrebbero essere portati avanti nell’utilizzo di un corpo contundente. In questi casi la vittima potrebbe essere rimasta solo tramortita, rappresentando quindi un pericolo maggiore per l’aggressore che potrebbe essere riconosciuto e denunciato. In questo caso si giustificherebbe un eventuale overkillingsul cadavere.

Le opinioni espresse sull’overkilling sono varie e tutte valide. In alcuni casi si fa riferimento ad un comportamento incontrollato, il susseguirsi degli eventi e la reazione inattesa della vittima contribuiscono ad una scarica di violenza incontrollata inducendo l’aggressore a ripetere i propri gesti in modo quasi meccanico e sproporzionato rispetto all’obiettivo proposto, cioè l’eliminazione dell’avversario. Tale modalità, osserva ancora Andreoli (2002), sono riscontrabili nello schizofrenico in preda ad un raptus omicida, incapace di finalizzare le proprie azioni. Altra ipotesi correlata all’argomento è sanare una vendetta inguaribile e questa teoria ben si sposa con quella dell’omicidio passionale, dove le coltellate equivalgono al bisogno di possedere la vittima tante volte quanti sono i fendenti vibrati, colpi che in genere vengono inferti sino allo sfinimento dell’omicida.

Una terza interpretazione “sull’uccisione ripetuta”, già accennata in precedenza, vede la paura dell’aggressore di essere riconosciuto dalla propria vittima e quindi denunciato in futuro; logicamente l’offender infierirà fino alla morte sul malcapitato ed in questo caso maggiore sarà il suo nervosismo se minore è stato in passato il contatto con la giustizia.

Lo staging indica invece una scena del crimine organizzata, preparata negli strumenti o quantomeno finalizzata a celare tracce e movente agli inquirenti: in questo caso la conduzione di un buon sopralluogo giudiziario porta, se non alla risoluzione del caso, quantomeno ad una sommaria ricostruzione degli avvenimenti.

Le armi bianche sottintendono un delitto d’impeto, mentre le armi da fuoco una conoscenza ed una padronanza minima: di conseguenza sarebbe importante conoscere le abitudini della vittima per arrivare all’omicida. Osservando le ferite inferte alla vittima e le tracce sulla scena è possibile ricostruire altri tratti della personalità del reo: se l’arma si ritrova sulla scena del crimine, è probabile che sia un soggetto collerico (Grado, 2009), che perda facilmente il controllo e non abbia premeditato l’assassinio, ipotesi rafforzata dalla posizione del corpo in bella vista sulla scena; se il cadavere viene spostato è possibile una premeditazione del reato con tanto di staging, “una messa in scena” deliberata volta ad alterare l’ambiente cercando di filtrare false informazioni agli investigatori.

Se il criminalista osserva la scena per ricercare una traccia da repertare per poi analizzarla, il criminologo studia la scena per comprendere gli avvenimenti, gli stati d’animi dei soggetti, ricostruire un profilo dell’offender (sesso, età, livello scolastico, grado di conoscenza con la vittima) offrendo un valido supporto all’attività investigativa. Tale modello è molto presente negli ambienti statunitensi, ma non nel nostro paese dove i comparti scientifici delle Forze dell’Ordine si sono avvicinati alla tematica nell’ultimo decennio con la costituzione di personale specializzato nel settore.

Frutto della forensic awareness sono gli studi nel settore che hanno creato professionisti che approcciano la materia sulla base dei modelli americani, di taglio sociologico e psicologico, cercando di adattarli alla società nostrana. Una prima differenza si può notare già nell’estrazione di chi è chiamato a redigere tale profilo: in America gli stessi provengono dall’ambiente investigativo, in Inghilterra si predilige l’ambiente clinico, mentre in Italia il modello è misto: le Forze dell’Ordine puntano su investigatori di esperienza nel settore di crimini violenti provenienti da reparti speciali ovvero operanti sul territorio con specifiche mansioni. Il mondo accademico, talvolta chiamato ad esperire funzioni di consulenza sia su richiesta del giudice che di parte, invece è molto più variegato con personale proveniente dal mondo giuridico o clinico, perfezionatosi successivamente nella nuova branca.

Notevole importanza, come già visto, assumono sia la posizione del cadavere che taluni simbolismi, tipici, ad esempio, di omicidi riconducibili alla criminalità organizzata, ma anche ai sequestri di persona. Quest’ultimo può essere a scopo di estorsione, basato sullo scambio di denaro in cambio dell’ostaggio, oppure politico, in questo caso gli scopi da perseguire sono ben diversi. Nel sequestro politico la cattura dell’ostaggio serve per far conoscere l’organizzazione, per dimostrare ai militanti la potenza e la capacità di un gruppo che è in grado di colpire simbolicamente i centri vitali dello Stato e del sistema capitalista. Quello a scopo di estorsione, che nel nostro paese ha una lunga storia in particolare in Sardegna, è fatto di rituali e di simbologie ed è spesso incentrato sulla vendetta.

Nella cultura barbaricina la vendetta era un diritto di chi si sentiva offeso e nello stesso tempo era un dovere da compiere senza delegare al altri. Ricorrere ad altri per portare a compimento la propria vendetta potrebbe essere l’espressione di un adattamento di precetti antichi ma ancora vivi nei codici culturali dei primi decenni di questo secondo dopoguerra. Tali modalità possono, tutt’oggi, essere ritrovate in alcune popolazioni di origine Albanese che applicano un codice consuetudinario di origine medioevale: il kanun; ecco dimostrato che lo studio criminologico della scena non può esimersi dall’analisi anche etnografica del contesto dove il reato è stato commesso, fermo restando i concetti di psicologia investigativa (Gulotta, 1995) che propongono strumenti per analisi di documenti, tracce ed indizi uniti ad un ragionamento probabilistico.

 

La competenza Penale [4]

Nelle pagine precedenti si è spaziato da argomentazioni di taglio metagiuridico al pragmatismo proprio della criminalistica e dell’indagine medico-legale, ora è giusto dare dei riferimenti circa la competenza penale, anche perché l’ovvio proseguo di quanto discusso fin’ora vedrà protagonista l’aula di un Tribunale.

La giurisdizione penale è ripartita tra gli organi titolari del potere di giudicare in base a vari criteri di competenza. La competenza è l’insieme delle regole giuridiche che consentono di attuare una distribuzione, in senso orizzontale e verticale, delle regiudicande penali, in modo tale che si assicuri l’astratta imparzialità del giudice eliminando qualsiasi discrezionalità che potrebbe arrecare una lesione al principio del giudice naturale e risulti predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni procedimento, come impone il 1° comma dell’art. 25 della Costituzione.

Il termine “competenza” indica anche la parte di funzione giurisdizionale, che un organo giudiziario è chiamato a svolgere, e rappresenta la misura della giurisdizione che a lui appartiene. L’art.1 c.p.p., ricalcando la previsione costituzionale enuncia il principio secondo cui titolare della funzione giurisdizionale può essere esclusivamente il giudice, e non un altro magistrato.

La norma rende concreto il ruolo di garanzia che il giudice è chiamato a svolgere rispetto agli interessi coinvolti nel processo, strumentalmente diretto a verificare se una persona, accusata di aver commesso un fatto.

La determinazione dei criteri di competenza, nasce dalla ripartizione del territorio nazionale in diversi ambiti territoriali e dalla compresenza di una molteplicità di giudici. Ne discende dunque la necessità di individuare per ogni procedimento il suo giudice (“giudice naturale”) secondo un duplice criterio di collegamento alla circoscrizione territoriale (competenza per territorio), e in relazione ad uno degli organi giudiziari che ivi svolgono la funzione (competenza per materia). Quest’ultima riguarda la distribuzione dei procedimenti tra i giudici aventi in comune una stessa giurisdizione territoriale e si attua all’interno di uno stesso territorio sussistendo due criteri di individuazione del giudice: quello quantitativo e quello qualitativo. Il primo basato sulla pena edittale stabilita per il reato, il secondo sull’elencazione di specifiche figure di reato.

L’art. 6 c.p.p. prevede che spettano al tribunale i reati che non competono alla corte d’assise o al giudice di pace, si tratta dunque di un meccanismo residuale di attribuzione della competenza al tribunale. Sono di competenza della corte d’assise quei reati puniti più gravemente e di maggiore allarme sociale, per questo la corte è composta da 8 giudici di cui sei laici (giudici popolari) e due togati (magistrati di carriera). L’istituzione del giudice unico ad opera del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, ha determinato l’introduzione di un ulteriore criterio di assegnazione degli affari penali, che opera come meccanismo di distribuzione dei procedimenti fra il tribunale collegiale e quello monocratico (artt. 33-bis, 33-terc.p.p.).

La competenza penale del Giudice di Pace è stabilita nel D. Lgs n. 274/2000 che prevede una competenza per reati meno gravi: per delitti tentati o consumati e per contravvenzioni. La cognizione di questo magistrato onorario comprende un ristretto numero di delitti previsti dal codice penale e perseguibili a querela, in particolare: i delitti di cui agli artt. 581, 582, 590, con esclusione delle fattispecie connesse a colpa professionale, nonché dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La competenza del Giudice di Pace, è efficace quando in tutti i casi anzidetti, la malattia abbia avuto durata superiore a venti giorni, 593, commi 1 e 2, 594, 595, 612, comma 1, 626, 627 e, salvo che non siano aggravati dall’art. 639- bis, per i delitti p. e p. dagli artt. 631, 632, 633, comma 1, 636, nonché per i delitti di cui all’art. 635, comma 1 c.p. Le attribuzioni del Giudice di Pace (ex art 4 del D. Lgs anzidetto) continuano con le contravvenzioni cui ex art. 689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o infermi di mente); art. 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza);art. 691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); art. 726, comma 1 (atti contrari alla pubblica decenza); art. 731 c.p. (inosservanza dell‘obbligo dell‘istruzione elementare dei minori)

La regola generale e principale per la competenza per territorio è quella del luogo dove il reato è stato consumato (art. 8 comma 1 c.p.p.). Ad essa si aggiungono alcune specificazioni (art. 8 commi 2,3,4,e art. 9 c.p.p.) che individuano parametri diversi nel caso che dal fatto derivi la morte di una o più persone, di reato permanente o di delitto tentato. Nel primo caso la competenza è collegata al luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione da cui è scaturito l’evento, nel secondo caso è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione e cioè quello in cui si è per la prima volta prodotto l’evento, nel terzo caso è competente il giudice del luogo in cui si è determinato l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. Qualora le regole generali siano inapplicabili per essere sconosciuto il luogo in cui l’azione o l’evento si sono verificati subentrano le regole suppletive. Si fa dunque riferimento al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione o dell’omissione o a quello della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato, oppure a quello del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.

Esistono inoltre alcune deroghe in materie particolari, come ad esempio per i reati finanziari e valutari (opera il criterio del luogo della constatazione del reato da parte della Polizia Giudiziaria); per i reati previsti dalla l. 15.12.1990 n. 386 (è competente il giudice del luogo di pagamento dell’assegno bancario); per i reati commessi a mezzo rappresentazione grafica e teatrale (opera il criterio del luogo in cui è avvenuta la prima rappresentazione in pubblico); per i reati consumati a bordo di navi e aeromobili non militari all’estero o fuori del mare o dello spazio aereo territoriale (si applicano le regole dell’art. 1240 cod. nav.); per i reati di diffamazione a mezzo trasmissioni televisive (è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa); reati per la violazione delle disposizioni penali a tutela delle operazioni in valori mobiliari ex l .17.12.1991 n. 157 (è competente il Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello nel cui territorio è stato commesso il reato).

Infine nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato è competente il giudice ubicato nel capoluogo di distretto di corte d’appello individuata secondo tabelle di abbinamento previste dall’art. 11c.p.p. e dalla L. 2.12.98 n. 420, ciò per salvaguardare il mantenimento della neutralità.

Infine vi è la connessione tra procedimenti che ricorre quando sussista un vincolo in relazione tra gli autori del reato o tra i fatti commessi: il legislatore favorisce la celebrazione di un unico processo in deroga ai criteri ordinari di competenza. I casi in questione sono indicati dal codice riferendosi a pluralità di imputati e pluralità di reati addebitati alla stessa persona (art. 12 c.p.p.).

 

Conclusioni

L’impulso fortissimo che le scienze forensi hanno avuto in questi ultimi anni ha indotto gli stessi operatori di investigazione scientifica ad adoperarsi per sensibilizzare su tali tematiche tutte le componenti istituzionali che, a diverso titolo, lavorano per la Giustizia, cercando di creare una vera e propria “cultura” del sopralluogo. D’altronde, l’approccio metodologico integrato, in ordine all’analisi della scena del crimine e, conseguentemente, alla “manifattura” del prodotto investigativo, riconosce, oggi più che in passato, l’ordinata o meglio organizzata traduzione delle premesse teorizzate dilatando ed universalizzando accademicamente la dottrina causalistica. In tal senso corrono le articolazioni e gli sviluppi della Event Analysis, delineata da Tom Bevel nel 1997, quale tecnica forense, pure in relazione alla crime scene, finalizzata alla valutazione di incidenti unici di natura assertivamente criminale.

In proposito, deve imporsi la convinzione per cui la correttezza, la competenza e la qualificazione tecnologica del sopralluogo e repertamento tecnico, costituiscono presupposti irrinunciabili per definire la qualità del contributo dato alle indagini. In questa direzione, l’approccio “olistico” alla scena del crimine, corroborato da gran parte della letteratura specializzata, irrompe come motivo filosofico dominante e caratterizza l’insegnamento accademico della crime scene analysis ma, a ben vedere,anche del Criminal Profiling.

La via da percorrere per elevare il livello qualitativo delle attività di sopralluogo, non può essere che quella della creazione e del perfezionamento di procedure tecniche comuni a livello nazionale ed internazionale. Solo tale approccio consentirà l’elevazione degli standard qualitativi e della reale possibilità di confronto fra diverse esperienze. In questa fase, è necessario procedere con gli altri Paesi europei verso una armonizzazione per quanto attiene alla formazione ed aggiornamento del personale certificando le procedure e i protocolli sul controllo della qualità non disgiunta dallo scambio d’informazioni in ambito transnazionale anche in ambito squisitamente penalistico[5].

 

Bibliografia

Le Donne J., Storia del sequestro di persona in Italia, elaborato finale presentato al Corso di Perfezionamento Universitario in Scienze criminologiche presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Conso, Grevi, Profili del Nuovo Codice di Procedura penale, Ed.Cedam, Padova, 1998.

Della Casa, I soggetti in AA.VV., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, 2000.

Guarascio C., Sulla scena del crimine: CSI all’italiana, ed. il Molo, Lucca, 2007.

Vittorino A., Voglia di ammazzare. Analisi di una pulsione, ed BUR, Milano, 2002.

 

Sitografia

www.aupi.it/aupi/news/psicologi%20e%20psicologia/flara59.htm

www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Carabiniere/2008/06-Giugno/Societa/028-00.htm

 


 

[1] A cura di Marascio S.

[2] Martucci P., Analisi vittimologica Corso di Perfezionamento “Criminal profiling: profilo psicologico dell’autore e della vittima del reato”. Secondo Martucci l’autopsia psicologia trova origine nelle tecniche utilizzate dall’FBI in situazione di morte equivoca nelle quali, ad esempio, il suicidio è sospettato ma non accertato. Si tratta di una ricostruzione retrospettiva della vita di una persona capace di individuare aspetti che ne rivelino le intenzioni rispetto alla propria morte, fornire indizi sul tipo di decesso, sul livello di partecipazione alle dinamiche del decesso e spiegare i motivi per cui la morte è avvenuta in quel momento. Si parla di “partecipazione alle dinamiche” perché il comportamento criminale viene considerato dinamico; notevole rilevanza, quindi, viene attribuita alla relazione vittima-carnefice durante l’evento delittuoso, segue poi la classificazione in vittime passive – preferenziali; simboliche; sbagliate – ed attive (ad esempio nel caso delle FF.OO le stesse assumono un atteggiamento attivo in funzione del ruolo). La partecipazione della vittima viene dapprima introdotta da Anna Freud per essere poi continuata da Von Henting nel 1948 e da Mendelshon nel 1965, correlato a questo argomento vi sono anche le cosiddette sindromi di Stoccolma e di adattamento, ovviamente trasposte su un piano particolare quali -ad esempio- i sequestri di persona.

[3] Il coltello uccide allo stesso modo delle armi da fuoco: non s’inceppa, non si rimane senza munizionamento, non serve addestramento per l’utilizzo ed è di facile reperimento. A tal proposito si sottolinea come l’argomento, la reperibilità di armi da fuoco appunto, interessi la Legge 110/1975 ed il TULPS, ad esempio l’art. 38 – quindi gli artt. 57-59 del relativo regolamento attuativo – il quale enuncia “Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri”.

[4] a cura di Le Donne S.

[5] Relativamente a questo argomento giova precisare le innovazioni apportate negli ultimi anni dalla convenzione di Dublino, che ha reso esecutivo il progetto Eurodac per l’identificazione mediante impronte digitali dei richiedenti asilo politico all’atto del loro ingresso nella Comunità Europea, a questo si aggiunge l’entrata in vigore del mandato di arresto europeo nonché l’istituzione dell’Europol.

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