La pena rieducativa del minorenne oggi

 In Sul Filo del Diritto, Anno 2, N. 4 - dicembre 2011

La questione della tipologia e delle modalità di irrogazione della pena, si fa evidentemente più delicata quando in ballo ci sono individui minorenni, nei confronti dei quali deve necessariamente mutare la prassi di intervento del diritto e del processo penale.

Si tratta di tenere in considerazione, nella disciplina della giustizia penale minorile, indicazioni provenienti dalle neuroscienze, dalle scienze psicologiche e sociali, che permettano di relazionarsi in modo adeguato ad un soggetto che, data l’età, è nel pieno di un processo di crescita, ha una personalità in fieri non del tutto assestata e normalmente presenta una certa immaturità psicologica. Il minore è infatti un individuo vulnerabile, in evoluzione, che non sempre possiede una percezione completa della realtà che gli permetta di comprendere a pieno il significato delle proprie azioni e delle conseguenze che le stesse possono determinare.

Né il diritto processuale penale né quello sostanziale, possono prescindere, nell’approntare la risposta punitiva, dalla considerazione della personalità del minore; tali valutazioni devono avvenire sia in fase di graduazione della colpevolezza che in fase di irrogazione ed esecuzione della sanzione: ciò determina in tema di funzioni della pena, un netto sbilanciamento a favore della finalità rieducativa rispetto a tutte le altre funzioni.

L’importanza dell’opera rieducativa e le probabilità di buon esito che essa ha nei confronti del minore sono dimostrabili scientificamente. Dal punto di vista delle neuroscienze, infatti, è proprio l’adolescenza il momento in cui il cervello ha la sua massima fase di espansione dell’apprendimento: ciò avviene grazie ad una plasticità sinaptica molto marcata, ad opera della quale, se si creano delle condizioni relazionali positive (che costituiscono il substrato indispensabile per ogni forma di consolidamento di nuove memorie positive), il processo di rieducazione o la prassi del recupero acquistano maggiori probabilità di successo rispetto a trattamenti effettuati su adulti; il che risulta appunto da processi di funzionamento mentale scientificamente provati.

Queste premesse comportano che, nel disciplinare il trattamento penale del minore, il modello retributivo è costretto ad arretrare, senza che ciò significhi sacrificare esigenze di punizione in favore di uno sterile, se non dannoso, indulgenzialismo che determini la convinzione nel minore di impunità in ragione della sua età e della sua condizione psicologica, accompagnata dall’idea che potrà sempre trasgredire la legge senza dover temere gravi conseguenze. In particolare quanto più pronta e certa sarà la risposta punitiva, tanto più essa potrà aiutare a comprendere il disvalore del fatto commesso e il significato della sanzione, che non dovrà essere percepita come ingiusta.

Il cuore del problema sta nella carenza del sistema sanzionatorio penale di prevedere pene diverse per gli adulti e per i minori e nella insufficienza di misure alternative alla detenzione, che si adeguino alla specificità della condizione del minore, tenendo conto dei loro deficit di educazione, maturazione e cerchino quantomeno di non approfondire la distanza che li separa dal contesto sociale, e, anzi contribuiscano al loro processo di maturazione. In questo senso la pena detentiva dovrebbe considerarsi veramente extrema ratio.

Ciò non significa che il legislatore penale italiano non abbia provveduto in toto a differenziare, per il minorenne, la disciplina processuale e penitenziaria. A titolo esemplificativo possiamo citare la diversa regolamentazione della durata dei permessi premio, la più ampia possibilità di usufruire della detenzione domiciliare, e il differente regime in tema di liberazione condizionale, la quale può essere concessa al minore in qualunque momento dell’esecuzione a prescindere da quale sia la durata della pena da scontare. È importante però che si cerchi di fare comprendere al soggetto minorenne la valenza di simili previsioni, da intendersi sì in relazione alle specificità attinenti la condizione del minore, ma anche e soprattutto come benefici ottenuti a seguito di un processo di maturazione che egli pian piano raggiunge.

A livello di strutture il sistema penitenziario è dotato di istituti autonomi: istituti penali, centri di prima accoglienza, uffici del sevizio sociale, e istituti di semilibertà. I centri per la giustizia minorile (istituiti con d. lgs. n. 272 del 1989) effettuano attività di programmazione tecnica ed economica, verificano e controllano le attività delle strutture di cui sopra.

Da un quadro così delineato si capisce bene come il rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 27 co.3 della Carta Costituzionale (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”) debba essere categorico e tassativo nei confronti dei minori, non potendosi mai scarificare tale esigenza, neppure nel caso di commissione di reati gravissimi o che destino allarme sociale.

 

In particolare: l’ergastolo.

Quello che sorprende, poi, in tema di disciplina dell’ergastolo, è scoprire che nel nostro paese, fino al 1994, tale pena poteva essere applicata ai minori di età. È dovuta intervenire la Corte Costituzionale per sopperire all’inerzia del legislatore provvedendo a rendere la regolamentazione in tema di ergastolo e minore compatibile a Costituzione e alle svariate indicazioni provenienti dalle normative internazionali per la tutela del minore.

La sentenza che ha provveduto ad eliminare la previsione della massima pena è la sentenza del 28 aprile 1994 n. 168.

La pronuncia rientra nella categoria delle «sentenze cosiddette di garanzia le quali determinano l’acquisizione di una situazione giuridica passiva a carico dello Stato consistente in un non facere o in un pati, differenziandosi per tale aspetto dalle cosiddette additive di prestazione che mirano a soddisfare pretese implicanti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso di un giudizio penale a carico di un minorenne imputato di omicidio aggravato (poiché commesso in danno di ascendente), reato punibile con la massima pena, il giudice a quo deduce il contrasto «degli artt. 17 e 22 del codice penale, nella parte in cui tali norme non escludono l’applicabilità della pena dell’ergastolo nei riguardi del minorenne, in riferimento agli artt. 10, 1 comma, 27, 3 comma e 31, 2 comma della Costituzione».

La prima censura riguarda l’art. 10 co.1 Cost., poiché esso stabilisce che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”, il giudice remittente deduce il mancato adeguamento dell’Italia a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia.

Tale doglianza viene tuttavia respinta dalla Corte perché troppo generica, non essendo state specificate le norme in concreto violate.

In ogni caso, essendo molte le convenzioni sottoscritte dal nostro paese in materia, la Consulta ritiene di passare in rassegna quelle più importanti al fine di «analizzare e verificare la conformità della nostra legislazione agli obblighi assunti sul piano internazionale». In particolare la Corte segnala la Dichiarazione dei diritti del fanciullo della Società delle Nazioni, del 1924, la quale prevede (punti 1 e 5) che «il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente» e che «deve essere allevato nel sentimento e che le sue migliori qualità dovranno essere poste al servizio dei suoi fratelli»; la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU, New York, 1948), secondo cui (punto 25) «la maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza»; la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, New York, 1959), in cui si stabilisce che «il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, così da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale».

Ancora di particolare rilevanza sono le c.d. regole di Pechino (ONU, New York, 1985) le quali prevedono una valutazione in termini di responsabilità differenziata a seconda che il reo sia adulto o minore (punto 3) stabilendo che «un minore é un ragazzo o una persona che nel rispettivo sistema legale può essere imputato per un reato, ma non é penalmente responsabile come un adulto»; prescrivendo che (punto 5 e punto 17) in fase di giudizio si tengano sempre in considerazione le peculiarità del soggetto minorenne, il quale merita una strenua protezione dei propri diritti; da ciò consegue che «il sistema della giustizia minorile deve avere per obbiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti del giovane sia proporzionale alle circostanze del reato o all’autore dello stesso» ed infine che, nell’ambito del processo, la decisione «deve essere sempre proporzionata non soltanto alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle condizioni e ai bisogni del soggetto che ha delinquito come anche ai bisogni della società», che «la tutela del minore deve essere il criterio determinante nella valutazione del suo caso» e che «la pena capitale non é applicabile ai reati commessi da minori».

Per ultima, la Corte cita anche la Convenzione di New York sui delitti del fanciullo del 1989, che oltre ad essere stata ratificata dall’Italia è anche stata resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176. in essa si prevede all’art. 37 che nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni»; ed inoltre che «la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile».

In relazione alla seconda censura, e cioè quella relativa al contrasto degli art. 17 e 22 c.p. con l’art. 27 co.3 Cost., la Corte ripropone la sua costante decisionale in tema, quella contenuta nella decisione della sentenza n. 264/1974, secondo la quale la perpetuità dell’ergastolo e quindi la sua potenziale incompatibilità con la finalità rieducativa della pena, non è configurabile da quando sono stati estesi agli ergastolani una serie di benefici e meccanismi premiali, prima fra tutti la liberazione condizionale, che forniscono in concreto la possibilità, per il condannato che partecipi all’opera rieducativa, di essere reinserito in società.

La disciplina riguardante i minori amplia le possibilità e le modalità di usufruire dei benefici previsti dalla legge sull’ordinamento penitenziario in tema di liberazione condizionale, permessi premio.

Tutti questi “correttivi” alla disciplina dell’ergastolo escluderebbero, alla luce appunto della costante interpretazione della Corte, il difetto di legittimità costituzionale ex art. 27, 3 co. Cost., della massima pena inflitta al minore di età.

Il vero problema di compatibilità costituzionale nasce a seguito della lettura, in combinato disposto, degli art. 27, 3 co. Cost. e 31, 2 co. Cost. L’art. 31, 2 co. Cost. prevede che la Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La finalità rieducativa della pena assume un significato più intenso, non potendosi limitare a dare, in un campo in cui l’esigenza di rieducare è sicuramente preminente, una lettura della pena in termini di polifunzionalità: da qui discende un «insanabile contrasto» tra le suddette norme costituzionali e gli artt. 17 e 22 c.p. Tale incompatibilità travolge altre due disposizione del codice penale e cioè, sempre in relazione alla applicazione di tali norme al minore, gli artt. 69 e 73, 2 co.

L’art. 69 prevedeva infatti che, nel giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, andassero considerate anche quelle attinenti la persona del colpevole, tra le quali la «minore età», consentendo in tale modo l’applicazione della pena dell’ergastolo anche al minore.

L’art. 73 co.2 c.p. prevedeva, in caso di concorso di più delitti commessi dal minore, per ciascuno dei quali era prevista la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, la pena dell’ergastolo.

Entrambe le norme, in relazione ai profili che abbiamo esaminato, vengono dichiarate incostituzionali.

A livello di armonia sistematica, il mantenimento della pena dell’ergastolo nei confronti del minore si poneva in contrasto con tutto il sistema di giustizia penale minorile, in gran parte riformato con il d.l. 448/88, che si muove dall’esigenza di concepire un trattamento differenziato nei confronti del minore in ragione delle specificità della sua condizione di soggetto in evoluzione.

Questa decisione merita sicura approvazione, non potendosi in alcun modo accettare, che anche solo astrattamente, sia in vigore una pena che per la sua durezza e severità, comporta un’aberrante compressione dei diritti del minore, che uno Stato di diritto di certo non può tollerare.

La pena dell’ergastolo se da un lato rappresenta l’estrema ratio di un sistema sanzionatorio proprio di uno Stato di diritto, è pur vero che può essere irrogato solo in casi particolare come nel caso di un omicidio volontario, in cui non bisogna dimenticare è stato sempre e comunque violato il primo diritto che ognuno di noi acquisisce con la nascita: la vita.

Non esisterà mai un congruo risarcimento per il pretium doloris che i congiunti patiscono dalla morte di un proprio caro, l’unica cosa che resta loro è avere una Giustizia che funzioni e un sistema sanzionatorio che sia efficiente.

 

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