L’evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e sammarinese

 In Sul Filo del Diritto, N. 4 - dicembre 2013, Anno 4

A partire dal 1969, la discordanza delle posizioni relative alla concreta applicazione dell’art. 603 c.p. si manifesta sul versante dell’analisi oggettiva della condotta illecita, giustificando il frequente ricorso alle acquisizioni psichiatriche, peraltro non ancora pacifiche, in tema di persuasione, suggestione e soggezione psichica. In particolare, la difficoltà di distinguere, sul piano giuridicamente rilevante, tra attività di persuasione e attività di suggestione deriverebbe non solo dalla valutazione dell’intensità dell’attività psichica dell’agente, bensì dalle caratteristiche individuali del soggetto passivo, soprattutto in termini di suggestionabilità, come i contributi in tema di condizionamento mentale ampiamente dimostrano. Pertanto, la qualificazione dell’attività psichica, persuasiva o suggestiva, deve ritenersi dubbia e affidata all’arbitrio giudiziale (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96). Ciò comporta incertezza in ordine alle modalità esecutive dell’azione plagiante, al loro accertamento, alla continuità della predetta quale requisito di permanenza del reato[9] e al carattere duraturo dei suoi effetti. Gli unici elementi certi attengono alla struttura del reato (a forma libera); alla natura, anche psichica, dell’attività del plagiante nonché all’effetto della medesima, consistente nella riduzione della vittima in totale stato di soggezione e non già in stato di incapacità di intendere e di volere ex art. 613 c.p. Quanto all’elemento psichico, si tratterebbe di un delitto a dolo generico[10].

L’indeterminatezza della fattispecie normativa del plagio si ripropone, con rinnovato vigore, in occasione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 603 c.p. in relazione agli artt. 21 e 25 Cost., sollevata dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma con ordinanza del 2 novembre 1978. «I problemi (sono) quelli di sempre (…): indeterminatezza dello stato di soggezione e, quindi, contrasto con l’art. 25 Cost.; pericolo che la norma, nella nuova “ampiezza”, (possa) tramutarsi in uno strumento di repressione del dissenso, così ponendosi in contrasto non solo con l’art. 21 Cost. ma con tutto lo spirito pluralistico e democratico che informa il nostro ordinamento costituzionale» (Lemme, 1990, p. 4). Il giudizio in via incidentale si conclude con la pronuncia di accoglimento della questione di legittimità per contrasto con il principio di tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale di cui all’art. 25 della Costituzione. La pronuncia precisa che la tassatività, o sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice, non attiene esclusivamente alla sua formulazione linguistica – ossia ai c.d. elementi descrittivi, quelli, cioè, che traggono il loro significato dalla realtà dell’esperienza sensibile (Fiandaca & Musco, 1995) – ma implica anche la verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato. Secondo la Suprema Corte, infatti, «nella dizione dell’art. 25 Cost. che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati, deve ritenersi anche implicito l’onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà (…). Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza col principio di tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tantomeno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accettabili» (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96, p. 808). La formula legislativa dell’art. 603 c.p. impiegherebbe, cioè, elementi descrittivi privi di obiettivo riscontro nella realtà concreta, con conseguente impossibilità di accertare, in maniera inoppugnabile, quel fenomeno di dipendenza psicologica richiesto dalla fattispecie incriminatrice. In sostanza, tali elementi risulterebbero indeterminati in quanto, alla descrittività dei medesimi sul piano meramente linguistico, non corrisponderebbero tipologie delittuose sufficientemente delineate nella realtà sociale (Fiandaca & Musco, 1995).

La maggior parte della dottrina che aderisce a tale orientamento adduce, per un verso, vistose carenze sul piano della tecnica di redazione della fattispecie penale nei suoi elementi descrittivi (Fiandaca & Musco, 1995) e, per altro verso, l’assenza di un criterio scientifico che consenta di accertare, in maniera incontrovertibile, l’esistenza di un rapporto di sudditanza psicologica tra «succubo» e «incubo». A colmare tale lacuna non sarebbe sufficiente il ricorso ad elementi normativi extragiuridici – i c.d. Wertbegriffe di scuola tedesca, ossia gli elementi rinvianti a norme sociali o di costume, quali ad es. il comune sentimento del pudore ex art. 529 c.p. per attribuire contenuto alla fattispecie degli atti osceni (art. 527 c.p.) – stante la natura irripetibile dei rapporti interpersonali e, pertanto, l’impossibilità di ricondurli ad un modello di riferimento astratto (Lemme, 1990). In sintesi, l’inafferrabilità del bene protetto si traduce nella conseguente inafferrabilità delle condotte che lo ledono. I principali detrattori della pronuncia del 1981 appuntano le loro critiche sulla struttura del reato abrogato – a forma libera causalmente orientato (Coppi, 1983) – o sull’impiego di tecniche di riforma del pensiero (c.d. brainwashing), attuate mediante strumenti di controllo elettronico e chirurgico (Del Re, 1983), prefigurando scenari fantascientifici secondo Lemme (1990). Nessuna delle posizioni dissenzienti, tuttavia, sembra superare i rilievi della Suprema Corte in tema di verificabilità concreta dell’evento lesivo da cui dipende la sussistenza del reato abrogato.

L’abrogazione della previsione codicistica non pare, tuttavia, coincidere con la negazione del plagio sul piano fenomenico. A far data dalla pronuncia del giudice delle leggi si sviluppa un acceso dibattito scientifico in materia: parte della dottrina penalistica e psichiatrica lamenta, infatti, il vuoto normativo in ordine alla tutela dell’integrità psichica dell’individuo conseguente all’abrogazione della norma ex art. 603 c.p., soprattutto alla luce dei profondi mutamenti sociali che caratterizzano l’attuale momento storico[11]. Non a caso, il panorama normativo italiano dell’ultimo trentennio è interessato da numerose proposte legislative in tema di «manipolazione mentale», presentate in entrambi i rami del Parlamento e tese all’introduzione di una disciplina a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili sul piano psichico.

I primi segnali in tale direzione si ravvisano nel Disegno di legge Russo Iervolino-Vassalli del 1988, denominato «Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore», che sanziona qualsiasi attentato alla formazione della personalità della vittima, in ragione dell’immaturità e della suggestionabilità connaturate alla sua particolare condizione. È, però, a partire dagli inizi del nuovo millennio che il dibattito in ordine al fenomeno della soggezione psichica si intensifica considerevolmente, anche in ragione di nette prese di posizione in ambito Europeo[12]. Al novembre 2001 risale la proposta di legge, presentata dal Sen. Meduri, atta a contrastare il fenomeno della «manipolazione psicologica» (DDL n. 800) mentre quasi un anno dopo, la Sen. Alberti Casellati è prima firmataria del DDL n. 1777 – recante «Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale» e successivamente accorpato al DDL 800 – che vanta un singolare iter parlamentare: approvato nel 2004 dalla Commissione Giustizia del Senato, poi dalla Commissione Sanità e da quella Affari Costituzionali, si arresta, tuttavia, in aula nel settembre 2005[13]. La questione si ripropone, in termini analoghi, ad iniziativa del Dep. Milanese con il DDL n. 4718 del febbraio 2004, che propugna nuovamente l’introduzione dell’art. 613-bis, rubricato «Manipolazione mentale». Nel novembre dello stesso anno, il Dep. Serena (DDL n. 5440) «reclama la necessità di un intervento atto a colmare il vuoto legislativo che l’abrogazione del reato di plagio ha prodotto» mediante una serie di disposizioni di contrasto al fenomeno della manipolazione mentale. Di tenore sostanzialmente analogo rispetto a quelli precedenti, anche il DDL n. 5511 del Dep. Perrotta, risalente al dicembre successivo. L’introduzione dell’art. 613-bis nel codice penale viene nuovamente promossa mediante una serie di interventi che si succedono in un brevissimo arco temporale: il DDL n. 3225 del novembre 2007, a firma del Dep. Pissicchio; il DDL n. 569 del maggio 2008, proposto dal Sen. Caruso e, ultimo in ordine di tempo, il DDL n. 1644, presentato dal Dep. Farina nel settembre 2008. Al momento in cui si scrive, nessuna delle proposte di legge è pervenuta ad approvazione.

Assai differente appare il quadro giuridico-normativo sammarinese in merito alla tematica plagiaria: nell’ordinamento della Repubblica di San Marino, infatti, non è mai stato espressamente contemplato il reato di plagio. La prima codificazione penale del 15 settembre 1865, nota come codice Zuppetta, punisce con la prigionia la detenzione e il sequestro di persona [«Art. 471. Chiunque, senza legittima autorità, tenga detenuto o sequestrato un individuo per qualunque scopo (…)»], prevedendo un aggravamento di pena qualora alla condotta illecita principale si accompagnino lesioni personali o «altro misfatto» in danno della vittima (art. 472). La pena dei «lavori pubblici da cinque a sette anni» è comminata, invece, per «chiunque faccia cadere in ischiavitù un cittadino Sammarinese» (art. 474), anticipando di un ventennio l’analoga disposizione di cui all’art. 145 del codice Zanardelli in materia di tutela penale dello status libertatis.

La fattispecie di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù» sopravvive nell’ordinamento attuale ed è disciplinata dall’art. 167 del codice penale del 1975. I commentatori della norma (Selva, 2010) rilevano, tuttavia, come la scarna formulazione originaria del predetto articolo sia stata innovata radicalmente dalla novella legislativa n. 97 del 2008, recante norme in materia di «Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere», fornendo una descrizione dettagliata – e ossequiosa della legislazione internazionale in materia – delle condotte penalmente rilevanti. Conformemente alla riforma introdotta, l’elemento oggettivo del misfatto è costituito da «condizioni di segregazione ed assoggettamento all’altrui potere, attuata con violenza, inganno, minaccia, abuso di autorità, corruzione o promessa di vantaggi» (Selva, ?, 293), rilevando, altresì, la condotta di approfittamento della situazione di inferiorità fisica o psichica della vittima, nonché dello stato di necessità in cui versa al medesima. La libertà personale – da intendersi come il complesso delle manifestazioni di libertà individuale – rappresenta il bene tutelato dalla previsione codicistica, mentre le condotte penalmente apprezzabili si sostanziano in uno stato (di fatto) di totale assoggettamento della vittima al potere altrui. In particolare, per quanto concerne la riduzione in schiavitù, essa si manifesterebbe mediante l’esercizio, sul soggetto passivo, degli attributi corrispondenti al diritto di proprietà[14]. Le analogie con l’omologo istituto contemplato dall’art. 600 del codice Rocco («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù») sono evidenti. Merita sottolineare come entrambe le previsioni siano state oggetto di riscrittura[15], giustificata dall’esigenza di una più puntuale tipizzazione delle condotte rilevanti e diretta a sanare le incertezze esegetiche sorte ante riforma.

La mancata previsione della fattispecie plagiaria nella normativa sammarinese denota tutt’altro che scarso interesse per il fenomeno, come si evince dal progetto del codice penale del 1975, per la stesura del quale il Consiglio Grande e Generale, nella seduta del 14 novembre 1960, nomina una Commissione scientifica ad hoc, affidandone la presidenza a S.E. Leonardo Giocoli, Giudice delle appellazioni in carica. Nell’ottobre 1966 detta Commissione, esauriti i lavori, presenta il testo del progetto (Delibera Congr. Stato, 31 maggio 1968) il quale, sottoposto a ratifica al termine di un complesso iter che impegna l’organo legislativo per oltre un quinquennio (Congr. Stato, 25 luglio 1968; Comm. cons., 1974), introduce una nuova formulazione dell’art. 167 e della fattispecie in esso contemplata, restringendone l’originario ambito applicativo. L’ipotesi di riduzione in stato di totale soggezione viene, infatti, espunta dal dettato normativo precedente, in quanto ritenuta non affine a quella della riduzione in schiavitù e coincidente, piuttosto, con l’istituto del plagio come disciplinato dal legislatore penale italiano.

Le conclusioni del vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che movimenta il panorama oltreconfine suscitano, nella Commissione, il timore che una fattispecie ambigua e indeterminata come quella plagiaria possa minare particolari vincoli ideologici o educativi tra gli individui, ancorché di natura eterodossa. Si sostiene, inoltre, che, qualora la relazione produca un’effettiva limitazione della libertà personale, altre valide previsioni criminose soccorrano nell’impianto codicistico sammarinese (Rel. progetto cod. pen., 57-58). Si tratta, in sostanza, di una scelta di opportunità, maturata sulla scorta della diatriba sorta nell’ordinamento italiano. Attualmente, vi è in essere uno studio per una proposta di iniziativa legislativa popolare al fine di introdurre il reato di plagio nell’ordinamento del piccolo stato del Titano.

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