Minori figli di Internet

 In @buse, N. 2 - giugno 2015, Anno 6

I rischi di “una vita da social”

Il nostro nativo digitale spippola sereno il proprio cellulare convinto che gli orchi del web non siano cosa che lo riguardi. Eppure è sufficiente un piccolo cedimento per ritrovarsi nei guai.

La ragazzina parmense di 13 anni che ha ceduto alla richiesta di foto osè quale pegno di amore avrà pensato che quegli scatti scambiati tramite Whatsapp col fidanzatino di 15 anni sarebbero rimasti nel segreto della loro intimità. E invece non è stato così. Il ragazzo non ha esitato a inviare le pose agli amici. Nel frattempo, le foto si sono sparse in modo incontrollato tra gli studenti non solo della provincia reggiana, ma anche in scuole superiori del Nord e Centro Italia[2] Il fatto avvenuto nel maggio 2014 risulta esemplificativo dei rischi insiti nella comunicazione digitale. Nel medesimo caso si trovano concentrati vari fenomeni tipici del “nativo digitale”: il sexting ovvero lo scambio di messaggi multimediali osè; il reato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico; l’illecito della lesione della web reputation della ragazza aggravato dalle dinamiche virali della comunicazione we.

I minori che trascorrono ore alle slot machine materiali e/o virtuali non avvertono minimamente il pericolo: è solo un gioco. Peccato che si tratti di gioco d’azzardo praticato per indurre dipendenza. Il triste fenomeno del gambling (gioco d’azzardo online) è la conseguenza di disagi e solitudini che portano ulteriori problemi: disturbi del sonno, stanchezza eccessiva, disturbi del comportamento alimentare, sbalzi d’umore, depressione, ansia, caduta del rendimento scolastico, disturbi del comportamento in famiglia e con gli amici, abuso di alcol o di fumo.

Di fronte al computer da solo nella propria stanzetta è facile lasciarsi andare e lasciare che le voci carezzevoli del web ti lambiscano. Il grooming è la tecnica con cui gli adulti adescano i minori on line fingendosi a volte dei coetanei. Si tratta dell’anticamera a fenomeni ancora più gravi quali la pedopornografia, la prostituzione minorile e il turismo sessuale. Il nostro Paese nel 2012 ha ratificato la convenzione di Lanzarote incentrata su un’azione integrata e sinergica tra tutti gli stakeholders della Rete per contrastare questi crimini.

Il cyberbullismo è già stato protagonista della nostra trattazione. Tuttavia occorre insistere ancora esplicando le conseguenze giuridiche e giudiziarie di condotte simili. Si tratta di un comportamento non ancora stigmatizzato in una fattispecie criminosa ma il relativo profilo di antigiuridicità può essere colto da figure affini: reato di lesioni personali; reato e illecito di violazione della privacy nonché della web reputation; reato di diffamazione aggravata dal mezzo di diffusione; nei casi più gravi si registra anche il reato di stalking e/o di cyberstalking.

 

Le conseguenze delle “cattive condotte digitali”

Le nuove dinamiche della comunicazione digitale hanno amplificato la questione del bullismo le cui scene, registrate o fotografate, vengono sparate on line senza nessun rispetto da parte degli adolescenti per la reputazione dei coetanei. Pensiamo appunto al tagging in cui il contenuto “taggato” una volta immesso in Rete sfugge al controllo perfino del relativo autore. Pensiamo ancora ai video offensivi postati su You Tube. Tutto questo ha dato origine al fenomeno del cyberbullismo.

La giurisprudenza censura severamente le condotte lesive tra ragazzi on line. Il Tribunale di Monza nel 2010 ha liquidato € 15.000,00 per un’azione diffamante veicolata su Facebook in modalità tagging a discapito di una ragazza offesa da un ex fidanzato.

Le conseguenze delle “cattive condotte digitali” non si risolvono unicamente nell’ambito penale ma campeggiano anche nel civile sotto forma di liquidazione del danno arrecato. In questi casi pagano mamma e papa’ ai sensi dell’art. 2048 c.c. in quanto hanno l’obbligo di sorveglianza sul figlio. Si può giungere fino al pignoramento dei mobili di casa.

Facciamo un esempio concreto: un ragazzino di 12 anni, a mezzo fa-cebook, diffonde foto di un’amichetta a carattere pedopornografico.

Il ragazzino, non essendo imputabile, non sarà condannato penalmente, ma gli sarà applicata la misura del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata. Il genitore del minore invece, risponderà civilmente del risarcimento danni per il fatto illecito commesso dal figlio in pregiudizio della web reputation dell’amichetta (in caso di connivenza con il figlio minore, ovviamente risponderà anche da un punto di vista penale).

Fare un profilo fake è reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. e rientra nei reati contro la fede pubblica. Inoltre implica dei danni risarcibili in sede civile. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna in ordine al reato previsto dall’articolo 494 del Codice Penale, contestato all’imputato perché, al fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno alla persona offesa, creava un account di posta elettronica, apparentemente intestato alla persona offesa, e successivamente, utilizzandolo, allacciava rapporti con utenti della rete internet, inducendo in errore sia il gestore del sito sia gli utenti, attribuendosi il falso nome della stessa (Cassazione n. 46674/2007). Per la configurabilità del reato è altresì necessario, evidenziano i giudici di legittimità, la sussistenza di un danno o di un vantaggio causalmente ascrivibile alla condotta del soggetto agente. Nella menzionata sentenza si sottolinea come, a seguito della condotta dell’imputato, la persona offesa ricevette telefonate e molestie ripetute da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale. Tutto questo comportò il radicale cambiamento delle abitudini di vita della poveretta e l’inevitabile danno alla vita di relazione o esistenziale.

 

Convenzione di Lanzarote

È entrata in vigore il 23 ottobre 2012 la legge italiana di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale. La promulgazione della Legge 1.10.12 n. 172 rappresenta un importante traguardo normativo per l’Italia. La “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale”, anche conosciuta come “Convenzione di Lanzarote” è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote, dopo un’intensa attività di negoziato avviata nel 2006. L’Italia ha sottoscritto il testo il 7 novembre 2007.

Il tessuto sociale e culturale ispiratore di questa nuova disciplina a tutela del minore prevista dalla Convenzione di Lanzarote si rileva nel Preambolo della stessa in cui si fissano i principi di fondamento del testo pattizio: «il diritto di ogni minore» a ricevere «da parte della sua famiglia, della società e dello Stato le misure di protezione rese necessarie dal suo status di minorenne», affermando contestualmente che «il benessere ed il superiore interesse dei minori costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e debbono essere promossi senza discriminazione alcuna». Si passa dunque da una visione in cui il minore è un soggetto debole da tutelare a cura dello Stato e della famiglia (laddove esista un contesto degno di questo nome intorno al minore) a una visione in cui il minore è figlio di tutti i soggetti con cui viene in contatto con la conseguenza che chiunque è chiamato a prestare assistenza, cura e tutela al minore nelle forme più confacenti alla propria formazione personale e laddove esista una specializzazione pediatrica anche professionale.

Gli obiettivi comuni da realizzare: prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale, tutelare i diritti delle piccole vittime, promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro questi fenomeni criminosi (art. 1), finalità che si è inteso perseguire anche attraverso la previsione di innesti e di modifiche alle normative processuali degli Stati membri, iniziativa del tutto opportuna e condivisibile, proprio alla luce del triste rilievo che, sempre più di frequente, il minore è «protagonista» nel processo penale, spesso nella veste di vittima.

In questa prospettiva di intervento, il Capitolo VII della Convenzione, rubricato «Indagini, procedimenti e diritto procedurale», enuncia (artt. da 30 a 36) i princìpi ai quali i Paesi firmatari devono conformare i propri ordinamenti interni. Si afferma, in particolare, che:

  1. «le indagini e i procedimenti penali devono essere condotti nell’interesse superiore e nel rispetto dei diritti del minore;      
  2. occorre adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma sofferto dal minore, e la risposta penale, se del caso, si deve accompagnare ad una forma di assistenza;
  3. le indagini e i procedimenti penali devono essere trattati con precedenza e condotti senza ingiustificato ritardo» (Art. 30, Convenzione Lanzarote).

Numerose le novità introdotte nell’ordinamento italiano a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote. In particolare:

  • il nuovo reato di “adescamento di minorenni”, che consiste in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore che abbia un età inferiore di anni sedici attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet (grooming) o di altre reti o mezzi di comunicazione per commettere i reati connessi all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori;
  • le nuove condotte introdotte a integrazione del reato di “prostituzione minorile” tra cui quelle di “reclutamento alla prostituzione di un minore, gestione, controllo e organizzazione della prostituzione di un minore” anche al fine di contrastare lo sviluppo di nuovi fenomeni come, ad esempio, il turismo sessuale con minori;
  • il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori;
  • il reato di “istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”, configurabile nella condotta di chi con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di quelli previsti nel codice penale;
  • l’ampliamento della gamma di reati a danno dei minori rispetto ai quali non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, grazie al principio dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa, il cui limite è stato innalzato ai 18 anni;
  • la modifica della fattispecie di “corruzione di minorenne”(art. 609 quinquies c.p.): si prevede un inasprimento delle pene per chi compie atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici “al fine di farlo assistere” e sanziona la condotta di far assistere il minore stesso al compimento di atti sessuali o il mostrare materiale pornografico a un minore di quattordici anni al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali;
  • l’opportunità per i minori vittime di essere assistiti in ogni fase del procedimento giudiziario dal supporto emotivo e psicologicodi operatori, di comprovata esperienza, legittimati a operare per la cura ed il sostegno alle vittime;
  • il “trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”, con l’obiettivo di garantirne il recupero e ridurre i casi di rischio di recidiva.

Ed ancora, a dimostrazione del processo di integrazione degli ordinamenti verso cui è oggi necessario ed inevitabile tendere, la Convenzione di Lanzarote fornisce una definizione di pornografia minorile ispirata a quella contenuta nel Protocollo opzionale alla Convenzione ONU per i diritti del bambino sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia: “per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

 

Conclusioni

Il 20 maggio 2015 il Ddl sul cyberbullismo, approvato all’unanimità al Senato, passa alla Camera con tutte le carte in regola per diventare legge tra breve.

Anche per questo documento occorrerebbe una trattazione separata stante l’importanza e il ruolo centrale che verrà a rivestire una volta divenuto legge. In questa sede ci limitiamo ad evidenziarne la struttura e gli elementi salienti.

Ritorna anche qui l’inquadramento della questione nell’ottica della cultura olistica di “minori figli di Internet”. Sotto questo profilo il principio di cittadinanza digitale promosso dal DdL favorisce l’integrazione sistemica degli stakeholders costituendo un tavolo tecnico interdisciplinare e interministeriale tra istituzioni, associazioni, genitori, studenti e aziende del settore new media. Il tutto corroborato dall’alta competenza della Polizia Postale.

Le parole-chiave del testo normativo sono formazione, prevenzione, autoregolamentazione.

Il dato che colpisce tuttavia è la comparsa finalmente di misure concrete nella fase patologica dell’illecito.

Di particolare importanza la misura dell’ammonimento nei confronti dei bulli oltre i 14 anni come avviene già per lo stalking e la concessione della facoltà per le vittime over 14 di chiedere tramite i genitori la cancellazione del materiale lesivo e in difetto di ricorrere al Garante Privacy che si pronuncerà entro 48 ore.

Viene recuperato anche il progetto del “Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo” che i providers dei vari social network potranno decidere di adottare ove intendano aderire ai dettami del tavolo tecnico interdisciplinare. In caso di adesione, i providers potranno esibire il marchio di qualità a tutela del minore. Ovviamente si tratterà di un riconoscimento sottoposto a vigilanza del Comitato di monitoraggio che verrà istituito.

 

Legislazione

Art. 2048 c.c.(responsabilità genitori per il minore);

Art. 494 c.p. (sostituzione di persona);

Art. 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne);

Art. 612 bis c.p. (stalking);

Artt. 2043+2059 c.c. (risarcimento danni);

Better and Safer Internet for Kids, prodotto dal più generale “Safer Internet Program” UE (decisione Parlamento e Consiglio 1351/2008/CE);

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale, anche conosciuta come “Convenzione di Lanzarote” è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote;

Convenzione ONU per i diritti del bambino;

Dir. Privacy 95/46/CE – D.Lgs. Privacy 196/2003;

Dir. Servizi Internet 2000/31/CE – D.lgs. Responsabilità Providers 70/2003, artt. 14-17;

Legge 1.10.12 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote;

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, aprile 2015.

 

Bibliografia

Bianchi D., Danno e internet. Persona, Impresa, Pubblica Amministrazione, Edizioni Il Sole 24 Ore, 2013;

Bianchi D., Difendersi da Internet, Edizioni Il Sole 24 Ore, 2014.

Bianchi D., Internet e il danno alla persona, Giappichelli, 2012;

I nativi digitali conoscono davvero il loro ambiente? Ricerca IPSOS per Save the Children, 19-26 gennaio 2015.

Peron S.-Galbiati Emilio 2010-2012., Diffamazione tramite mass-media: i nuovi orientamenti dei giudici di merito tra prova del danno e liquidazione del risarcimento, 2012 in Resp. civ. prev., 4;


 

[1] http://www.savethechildren.it

[2] http://www.gazzettadiparma.it/news/reggio/191271/Foto-ose-al-fidanzato-Polizia.html

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