Evoluzione e sfide attuali nelle Dichiarazioni ufficiali sui diritti dell’infanzia
Parlare di tutela e protezione dei minori oggi, impone anzitutto una riflessione sul processo storico, giuridico e sociale che ha sancito il loro riconoscimento come persone titolari di diritti. In questo senso, risulta imprescindibile ripercorrere la storia dei diritti dell’infanzia, una storia lunga e complessa, che nel mondo occidentale affonda le sue radici già nell’Ottocento, quando in Inghilterra venne regolamentato per la prima volta il lavoro minorile con una serie di decreti noti come Factory Acts (M. Cartwright, 2023). Proprio a partire da tali regolamentazioni, si è progressivamente affermata l’idea della necessità di tutelare questa categoria inedita, spesso bistrattata, attraverso diritti specifici e sempre più dettagliati (E. Macinai, 2013). Sebbene alcuni pionieri non appartenenti all’ambito giuridico e diverse dichiarazioni non ufficiali abbiano contribuito in modo significativo a questo processo, in questa sede si intende ripercorrere le tappe storiche delle Dichiarazioni Ufficiali più importanti in materia di diritti dei minori e i successivi provvedimenti elaborati sulla scorta di essi, con particolare attenzione alla tematica dell’abuso e allo scenario attuale, a più di trent’anni dall’entrata in vigore della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Le Dichiarazioni ufficiali a livello internazionale
Il Novecento viene definito da molti studiosi come il secolo delle grandi contraddizioni, da un lato teatro di tragedie umanitarie, economiche e sociali, dall’altro il secolo dell’enunciazione dei Diritti Universali. In questo stesso scenario, viene attributo un importante riconoscimento all’infanzia, che per la prima volta nella storia ottiene diritti specifici a carattere universale, accordati dai doveri degli adulti non solo a non ostacolarli ma all’esercizio e tutela degli stessi (A. Bondioli, 2020).
Questo riconoscimento è frutto di un processo storico molto complesso, non sempre lineare, che si è sviluppato sostanzialmente nella seconda metà del Novecento quando l’impegno e la volontà degli Stati di riconoscere i bambini come soggetti titolati di diritti a carattere universale hanno prevalso, almeno a livello formale, sulle singole diversità. Prima delle Dichiarazioni ufficiali, è doveroso ricordare il ruolo fondamentale svolto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – International Labour Organization (ILO) che, pur operando nell’ambito specifico della giustizia sociale e il diritto a condizioni di lavoro dignitose, ha contribuito significativamente alla protezione e tutela dell’infanzia, contrastando il lavoro minorile sin dall’anno della sua fondazione (1919), con l’adozione della Convenzione n. 5 sull’età minima nell’industria (Minimum Age Industry Convention). Rispetto al diritto del lavoro, le due disposizioni chiave ILO sono la Convenzione n. 138 sull’età minima del 1973 e la Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile del 1999. Il numero delle ratifiche attuali (161 e 174 Stati, rispettivamente) lascia spazio a molte riflessioni soprattutto se poste in relazione alle Factory Acts inglesi, promulgate oltre un secolo prima, o alla situazione attuale dei minori nel mondo.
Tornando alle Dichiarazioni ufficiali in materia di diritti dei minori, i tre strumenti internazionali di riferimento sono: la Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo del 1924, la Dichiarazione sui Diritti del Bambino del 1959 e la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989.
La Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo nasce nel 1924 a Ginevra, nel contesto della Società delle Nazioni, motivo per il quale è maggiormente conosciuta come Dichiarazione di Ginevra. Pur riflettendo ancora un’impostazione ottocentesca, che identifica il bambino principalmente come un oggetto da tutelare, questa Dichiarazione ha segnato un primo passo importante verso il riconoscimento dei diritti specifici dei minori, estendendone la portata all’infanzia nella sua interezza, intesa come una fase della vita con caratteristiche proprie, e non più limitata all’infanzia ‘bisognosa’, in condizioni di povertà o di cure particolari.
La Dichiarazione sui Diritti del Bambino, più conosciuta come la Dichiarazione di New York, è stata approvata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. Con essa il ventaglio dei riconoscimenti all’infanzia dei bambini si è ampliato ulteriormente, anche in maniera incisiva, introducendo per la prima volta il termine diritti in relazione al bambino. Include principi innovativi come la protezione dalla negligenza dell’adulto, il diritto a un’educazione che ne favorisca il pieno sviluppo della personalità o al diritto al nome e alla nazionalità. In sintesi, essa coniuga quanto già stabilito dalla Dichiarazione del 1924 con gli aspetti di universalità della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, fornendo un’immagine del bambino con diritti specifici e protezioni speciali.
La pietra miliare, New York 20 Novembre 1989
Alla fine degli anni Novanta, sulle macerie di due guerre mondiali, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno avvertito l’urgenza di fissare una pietra miliare nella tutela e protezione dei diritti dei minori. Questo intento si è concretizzato in un accordo internazionale noto come Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC), approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989. In tale accordo sono enunciati, a livello universale, i diritti specifici dell’infanzia e i rispettivi doveri delle famiglie e dello Stato alla tutela e protezione di essi. Rispetto ai documenti precedenti, esso ha carattere vincolante, obbligando gli Stati che l’hanno ratificata a modificare la propria normativa interna in materia di diritti dei minori, al fine di garantire, quantomeno sul piano formale, una maggiore uniformità tra gli Stati nella protezione dei minori. L’Italia l’ha ratificata il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176 e ad oggi rappresenta il trattato in materia dei Diritti Umani con il più alto numero di ratifiche al mondo, 196 Stati.
Si compone di 54 articoli suddivisi in tre parti: la prima (Artt. 1-41) riguarda l’enunciazione dei diritti, la seconda (Artt. 42-45) definisce gli organismi preposti e le modalità per il monitoraggio dell’attuazione della stessa mentre l’ultima (Artt. 46-54) regola la procedura di ratifica. Alla base della Convenzione vi sono quattro principi generali fondamentali che ne descrivono la ratio: principio di non discriminazione (Art. 2), principio del superiore interesse del bambino (Art. 3), diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (Art. 6) e principio di partecipazione e rispetto dell’opinione del bambino (Art. 12).
Elementi di novità introdotti dalla CRC
Le novità introdotte dalla CRC sono molteplici, sia sul piano giuridico che concettuale. L’immagine del bambino che ne deriva rappresenta un equilibrio tra il suo essere destinatario di cure e protezione speciale e il suo ruolo di soggetto attivo, titolare di diritti universali e inalienabili.
Un aspetto particolarmente significativo, e oggetto di dibattito, riguarda la definizione stessa di “bambino” (Art. 1), inteso come ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni. Tuttavia, la Convenzione lascia agli Stati la possibilità di stabilire autonomamente le modalità per il raggiungimento della maggiore età. Ciò che resta indiscutibile è che sin dalla nascita, ogni bambino è portatore di diritti. Un’ulteriore innovazione riguarda il riconoscimento delle libertà fondamentali, finora applicate solo al mondo adulto, che trovano ora piena legittimazione anche per i bambini (L. Fadiga, 2021; A. Viviani, 2020). La CRC introduce così nuovi diritti, strettamente connessi allo sviluppo della loro personalità, segnando un cambio di prospettiva decisivo nella tutela e protezione dell’infanzia. Tra questi elementi innovativi rientrano anche i principi generali di cui sopra, tra cui in particolare il principio del superiore interesse del minore (Art. 3), che rappresenta il vero perno dell’intera CRC. Questo principio stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore deve costituire una considerazione preminente, garantendo un approccio autenticamente child oriented e ponendo il minore al centro delle scelte che lo riguardano.
Comitato sui Diritti dell’Infanzia (Commitee on the Rights of the Child)
A seguito all’adozione della CRC, nel 1991 è stato istituto il Comitato sui Diritti dell’Infanzia con il compito di monitorare l’attuazione della CRC. Le sue funzioni principali includono: il monitoraggio dello stato di attuazione della CRC, attraverso la valutazione periodica dei rapporti presentati dagli Stati, le Osservazioni generali fornendo linee guida interpretative per gli Stati, il dialogo con gli Stati e la formulazione di raccomandazioni mediante le Osservazioni conclusive, promozione e implementazione della Convenzione, in collaborazione con le Organizzazioni Internazionali e le ONG. In ultimo, dal 2014, in seguito all’adozione del terzo Protocollo Opzionale sulle procedure di reclamo (OP3), il Comitato può esaminare le comunicazioni individuali circa le denunce di violazione dei diritti dei bambini.
Protocolli opzionali
I Protocolli Opzionali alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) sono definiti Opzionali perché non sono automaticamente vincolanti per gli Stati che hanno ratificato la CRC. Perché un Protocollo acquisisca efficacia in un determinato Paese, è necessaria una ratifica separata da parte dello Stato interessato, che se ne assume così tutti gli obblighi previsti. Questa caratteristica garantisce agli Stati una maggiore flessibilità e libertà di scelta, consentendo loro di adeguare la propria legislazione in base alle risorse disponibili o al livello di preparazione, senza imporre un’adesione immediata o obbligata. Le argomentazioni e le tematiche affrontate dai tre Protocolli sono in parte già presenti nella Convezione, ma introducono nuove misure vincolanti e strumenti operativi per rafforzare la protezione dei diritti dei minori in situazioni di grave disagio e pericolo. Per agevolarne la comprensione e il confronto con la CRC, di seguito vengono sintetizzati i tre Protocolli, mettendoli in relazione con gli articoli pertinenti della convenzione ed evidenziando le innovazioni introdotte da ciascuno di essi.
- Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000). Ratificato dal Parlamento italiano con la Legge 11 marzo 2002, n. 46, fissa a 18 anni l’età minima per il reclutamento obbligatorio nelle forze armate e impone agli ‘Stati parti’ (States Parties) di adottare misure per impedire la partecipazione diretta dei minori alle ostilità. Sebbene l’Art. 38 della CRC vieti già il coinvolgimento diretto dei minori nei conflitti armati, il protocollo introduce un’importante novità: innalza il limite d’età da 15 a 18 anni e rafforza gli obblighi degli Stati, imponendo misure più stringenti, sia di prevenzione che di protezione.
- Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (2000). Ratificato in Italia con la Legge 11 marzo 2002, n. 46, il protocollo rafforza la tutela contro lo sfruttamento sessuale e la tratta di minori, ampliando in maniera decisiva quanto sancito dagli Artt. 34 e 35 della CRC. Rispetto a questi ultimi offre un maggiore dettaglio circa la definizione dei reati, imponendo agli Stati l’obbligo alla criminalizzazione di queste pratiche, la cooperazione internazionale tra gli Stati e sanzioni più severe per gli autori.
- Protocollo Opzionale alla Convenzione. Sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sulle procedure di reclamo (2011). Ratificato in Italia con Legge 16 novembre 2015, n. 199, introduce un meccanismo innovativo che consente ai minori, o ai loro rappresentati, di presentare eventuali reclami direttamente al Comitato su Diritti dell’Infanzia. Rispetto all’Art. 12, che sancisce il diritto del minore a essere ascoltato e a una piena partecipazione alla società, esso introduce uno strumento sovranazionale indipendente, garantito a livello internazionale, a cui è possibile ricorrere qualora i mezzi nazionali risultino inaccessibili, assenti o inefficaci.
Tutela e protezione da tutte le forme di abuso
Esaminando la prima parte della CRC, dedicata all’enunciazione dei diritti (Artt. 1-41), emerge con forza la particolare attenzione del legislatore posta alla tematica dell’abuso, in tutte le sue forme.
Questa attenzione si esprime pienamente nell’Art. 19, definendo la conditio sine qua non per un reale esercizio dei diritti.
Art. 19. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
L’abbondanza lessicale impiegata nel testo non è da trascurare, anzi fa riflettere la scelta del legislatore di utilizzare una gran varietà di termini per descrivere sostanzialmente un medesimo fenomeno: quello dell’abuso. Se da un lato riflette la volontà di catturarne la complessità e l’ampiezza, dall’altra concorre ad accentuare le ambiguità. Questa riflessione trova ulteriore riscontro nella definizione fornita dall’Enciclopedia Treccani del termine abuso s. m. [dal lat. abusus – us, der. di abuti «abusare», part. pass. abusus]. – Cattivo uso, uso eccessivo, smodato, illegittimo di una cosa, di un’autorità […], atto che faccia uso della forza fisica per recare danno ad altri […]. Questa scelta linguistica non è solo un tecnicismo giuridico, ma un’affermazione di responsabilità: riconoscere l’abuso in tutte le sue forme significa porre le basi per contrastarlo efficacemente. Definire, quindi, è il primo passo per tutelare.
Sulla stessa frequenza dell’Art. 19, ma con riferimento a specifici ambiti di tutela, si collocano anche gli Artt. 34 e 35, che meritano particolare attenzione.
Art. 34. Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Art. 35. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Entrambi gli articoli sottolineano il ruolo centrale degli Stati, chiamati a mettere in atto misure legislative, sociali ed educative per garantire la protezione e la tutela dei minori. Tuttavia, questo impegno non può limitarsi a semplici meccanismi di controllo o di pronto intervento, ma richiede uno sforzo più ampio nella creazione di un sistema di prevenzione solido e strutturato, ove ogni bambino possa esercitare i propri diritti in un ambiente sicuro e protetto.
Senza una tutela efficace dei minori da ogni forma di abuso, violento o meno, qualsiasi principio sancito rischia di perdere valore, efficacia e credibilità.
Conclusioni
L’immagine del bambino che emerge da questo approfondimento, purtroppo, in gran parte del mondo resta solo sulla carta. Ciò che colpisce è che questa condizione non riguarda esclusivamente i paesi in via di sviluppo dove povertà e complessità rappresentano un forte ostacolo, ma, seppure in forma meno incisiva, interessa anche paesi sviluppati, senza distinzione tra nord e sud.
Osservando l’evoluzione delle varie dichiarazioni alla luce dello scenario attuale, emerge un dato significativo: nel corso dei secoli si è passati da un totale mancato riconoscimento dei diritti e della considerazione dei minori a una realtà odierna in cui si vedono concetti e significati sovrapporsi e sostituirsi continuamente, causando un profondo smarrimento generale. Il vero problema non sembra risiedere nell’assenza di politiche in materia né in agende politiche disinteressate. L’aspetto cruciale è proprio questo: se da un lato esistono dichiarazioni, sistemi e leggi nazionali e internazionali, dall’altro le problematiche legate all’infanzia soprattutto in termini di tutela e protezione da ogni forma di abuso, risultano più evidenti che mai.
Bibliografia
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Del Giudice F., (2015). Compendio di Dritto Internazionale. IlI edizione, Gruppo Editoriale Simone.
Fadiga, L., (2021). Il diritto minorile nell’ordinamento giuridico italiano. In Bastianoni P. (2021). Tutela, diritti e protezione dei minori. Una lettura psico-socio-giuridica. Edizioni Junior, Azzano San Paolo.
Macinai E., (2013). Pedagogia e diritti dei bambini. Uno sguardo storico. Carocci Editore.
Viviani A., (2020). La Convenzione delle Nazione Unite sulla tutela dei diritti di bambini, bambine e adolescenti: una sfida per il futuro. In Biemmi I., & Macinai E., (A cura di) (2020). I diritti dell’infanzia in prospettiva pedagogica. Equità, inclusione e partecipazione a 30 anni dalla CRC. FrancoAngeli.
Articoli
Cartwright, M., (2023). Il lavoro minorile nella rivoluzione industriale britannica [Child Labour in the British Industrial Revolution]. (M. D’Adamo, Traduttore). World History Encyclopedia.
Macinai E., (2010). I diritti dell’infanzia a vent’anni dalla Convenzione: prospettive di ricerca per un bilancio storico, studi sulla formazione. Firenze University Press.
Sitografia
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