Whistleblower: Storia tra Luci e Ombre

 In Sul Filo del Diritto, N. 4 - dicembre 2025, Anno 16

Una figura che merita attenzione, in quanto entrata a far parte ormai da qualche anno delle realtà aziendali, siano esse pubbliche o private, è quella del whistleblower. Costui è colui che, nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, denuncia/segnala le irregolarità compiute da un altro dipendente in merito a fatti illeciti che vanno ad incidere sull’interesse generale dell’azienda. Il whistleblower, pertanto, viene identificato come un tutore dell’amministrazione pubblica e privata contro comportamenti contra legem ed ha uno specifico inquadramento e tutela legale. Nell’ordinamento italiano, in realtà, l’istituto del whistleblowing, da cui deriva il termine whistleblower, non esisteva, ma, per ottemperare agli impegni internazionali che l’Italia aveva assunto nel corso degli anni con l’Unione Europea, nel 2012 venne emanata la Legge 190 che attingeva dalla giurisprudenza anglosassone, dove il whistleblower era ed è considerato un modello di comportamento degno di stima. Ancor’oggi, infatti, il Public Interest Disclosure Act, emanato nel Regno Unito nel 1998, è considerata la legge più completa in materia.

La Legge 190/2012, prevedeva un’iniziale parziale salvaguardia del dipendente (in questo caso definito appunto whistleblower) contro eventuali rivalse o malversazioni attuate nei suoi confronti, da applicarsi nel caso in cui questi, nel proprio ambito aziendale, avesse segnalato o denunciato delle irregolarità a cui avesse assistito o di cui fosse venuto a conoscenza. La successiva Legge 179/2017 introdusse maggiori tutele per il whistleblower, ampliando sia gli ambiti di applicazione della norma stessa, sia i parametri rispetto alla riservatezza dell’identità del segnalante, nonché prevedendo ulteriori protezioni di questo da misure ritorsive attuate nei suoi confronti a causa della denuncia da lui stesso presentata.

Pare opportuno evidenziare che, inizialmente la Legge 179/2017 (a cui ha fatto seguito poi il Decreto Legislativo 24/2023) non fu accolta positivamente da buona parte dei giuristi, in quanto si temeva che tale provvedimento avrebbe potuto incoraggiare comportamenti delatori. A ciò, va aggiunto che nella cultura italiana permaneva e permane il sospetto verso chi segnala un comportamento scorretto andando così ad incrinare quello che viene definito come patto sociale, l’incontro cioè di rapporti e di interessi privati, con il rischio inevitabilmente di sollevare questioni di carattere etico. D’altronde echeggia nella memoria comune la filastrocca imparata dai bambini «chi fa la spia non è figlio di Maria…» e questo dimostra che colui che fa la spia, anche se in risposta alla richiesta di una qualche autorità, potrebbe essere ridicolizzato e/o conseguentemente emarginato e/o colpevolizzato. Nel caso specifico del whistleblower, i dubbi morali, circa la correttezza di un eventuale comportamento delatorio ‘a fin di bene’, vengono scavalcati dal preminente interesse di voler tutelare la collettività, nel senso che il legislatore solleva il segnalante da ogni responsabilità etica nel momento in cui questo denuncia un illecito, una irregolarità a cui ha assistito o è venuto a conoscenza nel proprio ambito lavorativo, e ciò non per proprio tornaconto personale, ma nell’interesse del bene pubblico. Va tenuto sempre ben presente che la scelta di far emergere tali irregolarità da parte del lavoratore potrebbe comportare conseguenze a lui negative come, a titolo puramente esemplificativo, demansionamento, licenziamento, trasferimento o ogni altra misura sanzionatoria. Il denunciante potrebbe, quindi, trovarsi in una posizione di debolezza, ed ecco perché si è reso necessario legiferare mediante l’istituto del whistleblowing. È opportuno specificare, inoltre, che qualsiasi altro tipo di segnalazione o denuncia resta fuori dal perimetro della legge, cioè vengono prese in considerazioni esclusivamente le denunce relative ad illeciti eventualmente compiuti o tentati che riguardano l’ambito aziendale.

L’iniziale timore di parte dei giuristi nei confronti dell’istituto del whistleblowing, era ulteriormente avvalorato dall’aver dovuto mantenere i termini stranieri di whistleblowing e whistleblower, in quanto non è stata mai trovata una corretta traduzione in italiano e ciò sottolineò, quindi, la distanza dell’istituto in parola con contesto socio culturale e giuridico in cui ha dovuto necessariamente trovare applicazione. In merito, fu chiamata ad esprimersi persino l’Accademia della Crusca che concluse che «nel lessico italiano non esiste una parola semanticamente equivalente al termine angloamericano» e che «l’assenza di un traducente adeguato è, in effetti, il riflesso linguistico della mancanza, all’interno del contesto socio-culturale italiano, di un riconoscimento stabile della “cosa” a cui la parola fa riferimento[1]».

Nella lingua francese, la parola whistleblower viene tradotta con i termini lanceur d’alert, denonciateur, informateur, nella lingua spagnola in aletador o denunciante, in tedesco informant. In inglese, il termine whistleblower deriva dall’espressione to blow the whistle (soffiare il fischietto) che, secondo quanto riportato nell’Oxford English Dictionary, fin dai primi anni del ‘900, si utilizzava per interrompere in modo brusco qualcosa, allo stesso modo di un arbitro che fischiava nel corso di una partita.

Negli anni successivi, nel linguaggio slang inglese to blow the whistle e il derivato whistleblower vennero usate in senso negativo, intendendo ‘vuotare il sacco’ o riferire informazioni riservate ed accusatorie su qualcuno. La letteratura inglese sul whistleblowing attribuisce a Ralph Nader, avvocato americano promotore di numerose campagne a difesa dei consumatori, la definitiva accezione semantica del termine whistleblowing, intesa come «l’azione di un uomo o donna che credendo che l’interesse pubblico sia più importante dell’interesse dell’organizzazione di cui è al servizio, denuncia/segnala che l’organizzazione è coinvolta in una attività irregolare, illegale, fraudolenta o dannosa[2]».

A seguito di ciò, l’Oxford English Dictionary inserì al proprio interno le voci di whistleblower e whistleblowing. Al di là dell’oceano, negli Stati Uniti d’America, la prima norma di whistleblowing pare essere stata la Legge Lincoln, risalente addirittura al 1863 che prevedeva perfino una ricompensa per chi denunciava crimini ai danni del governo federale; peculiarità, questa, assorbita da altri moderni ordinamenti, ma non dall’Italia in quanto il legislatore ha considerato che le logiche premiali, collegate a questo tipo di denunce, potevano venire dettate dalla volontà di arricchirsi, piuttosto che dalla volontà di tutela del bene pubblico. Successivamente, sempre negli Stati Uniti, venne varato il Whistleblowed Protection Act, che imponeva sanzioni nei confronti delle realtà aziendali che attuavano provvedimenti punitivi nei confronti dei lavoratori che denunciavano illeciti.

Tornando in Italia, la traduzione concettuale di whistleblower sarebbe riconducibile a talpa, spione, fare una soffiata, delatore, informatore, spifferatore, gola profonda, vedetta civica; connotazioni, queste, equiparabili a sentimenti di slealtà e tradimento, in assoluto contrasto e di certo non associabili a quel comportamento civico, etico e virtuoso che si esige da questo Istituto. In considerazione di ciò, occorre evidenziare la complessità di riuscire a sradicare e modificare concetti, e forse pregiudizi, insiti nella memoria. Ancor’oggi, infatti, la moderna figura del whistleblower può essere assimilata facilmente a quella dello spione o del delatore, il cui ruolo nel corso della storia è sempre stato ambiguo e malvisto, dal momento che le autorità che detenevano il potere li riconobbero ufficialmente e se ne servirono, il più delle volte, per la repressione di quelli che, in considerazione del periodo storico e delle conseguenti norme previste, potevano essere riconosciuti come crimini e malefatte.

Già nell’Anno Santo 1750, infatti, sul muro esterno della chiesa di San Salvatore in Piazza delle Coppelle a Roma, fu posta una lastra di marmo sormontata da una fessura. Si trattava di una buca che, come ancora oggi è possibile leggere sull’epigrafe incisa sul marmo, che recita:

«Anno Iubilei MDCCL

Qui devono mettere i vigletti tutti gli osti albergatori locandieri ed altri per dare notizia de forestieri che si infermano nelle loro case alla venerab confrat della divina perseveranza con autorita apostolica eretta a tenore dell’ultimo editto dell’Emo vicario emanato il XVII decembre MDCCXLIX».

La fessura o buca, serviva a contenere le lettere che osti, albergatori e locandieri erano costretti a scrivere per segnalare la presenza nei loro locali di forestieri ammalati, affinché l’Arciconfraternita del SS. Sacramento della Divina Perseveranza potesse portare loro la necessaria assistenza e cura. Questa specie di censimento dei malati venne imposto dalle autorità romane, preposte alla sorveglianza e sicurezza dei cittadini, in considerazione dell’imponente affluenza di pellegrini in città per il Giubileo e, almeno apparentemente, aveva lo scopo di dare soccorso e accudimento ai bisognosi. Fin da subito, i romani, anche in considerazione delle severe pene previste per chi non avesse eseguito quanto indicato, ebbero ben chiaro il convincimento che tali segnalazioni fossero in effetti uno strumento di controllo e vigilanza dei forestieri, tant’è che la buca venne soprannominata ‘la buca dello spione’.

Va constatato che, al di là del fine che in pratica o in teoria muoveva le autorità romane, coloro che denunciavano, obbedendo agli editti imposti, svolgevano dunque il loro dovere. Nonostante ciò, chi segnalava veniva definito ‘spione’, che, a tutt’oggi, è colui che «ha l’abitudine di riferire, per malevolenza, per invidia o per interesse personale, ad altre persone, specialmente a superiori, difetti, manchevolezze altrui o comunque quanto si vorrebbe tenere riservato o nascosto[3]», una definizione, quindi, assolutamente negativa. In sostanza, colui che denunciava o segnalava, prescindendo dal motivo, non era, né sarebbe mai stato, benvoluto dalla comunità.

Pur con un salto di secoli, torna in mente quando, durante la pandemia, il denunciare le malefatte altrui, reali o presunte, era una pratica molto in voga ad ogni latitudine; dava, infatti, grande soddisfazione cogliere in flagrante il condomino che usciva di casa nel corso del lockdown. In Inghilterra, ad esempio, il questore di Londra dovette intervenire per chiedere esplicitamente alla popolazione di ‘fare la spia’ esclusivamente per situazioni di grave rilevanza; nel Northamptonshire, regione a nord della capitale londinese, la polizia dichiarò di ricevere continue telefonate di chi voleva far arrestare il vicino intento in una corsa o dedito al barbecue nel giardino di casa propria. Lo stesso accadeva oltreoceano, dove a Los Angeles la polizia era subissata di stravaganti chiamate, come quella in cui si denunciavano alcune persone che alla fermata dell’autobus avevano tossito. In Nuova Zelanda, il sito della pubblica sicurezza andò addirittura in blocco a causa delle innumerevoli segnalazioni di probabili azioni che potevano comportare una diffusione del virus. La celebre frase dello scrittore francese dei primi del novecento Georges Bernanos: «Il regime dei sospetti è anche il regime della delazione» (Bernanos, G., 1965), conferma che, tanto più in un clima di paura e incertezza, tutti possono diventare dei probabili sospettati ed essere considerati potenziali minacce. Ognuno si potrebbe sentire investito del ruolo di controllore, chiamato a monitorare, per poi in caso di errore, denunciare immediatamente l’eventuale colpevole.

Considerando che per delatore dobbiamo intendere colui che «per lucro, per vendetta personale, per servilismo verso chi comanda o per altri motivi, denuncia segretamente qualcuno presso un’autorità giudiziaria o politica[4]», appare evidente che il confine di distinzione tra la figura del delatore e quella dello spione è assolutamente labile. La stessa delazione ha una tradizione antica. Già nell’antica Roma, infatti, coloro che erano dediti a questa pratica erano personaggi mal visti. Lo storico Tacito, così come altri autori, inveì spesso nei suoi scritti contro i delatores definendoli nient’altro che un potente strumento politico di controllo e ricatto. Successivamente, sia l’Imperatore Costantino che l’Imperatore Teodosio si scagliarono duramente contro la pratica della delazione proibendola e punendola severamente.

Nel Medioevo, il delatore ebbe un ruolo centrale nella persecuzione dei sospettati di eresie, stregonerie e superstizione. Nel periodo rinascimentale, il Tribunale dell’Inquisizione poggiava il proprio sistema inquisitorio sia sulla delazione che sul sospetto e la popolazione era spinta a sorvegliare e denunciare ogni minimo segnale che potesse rivelare pratiche avverse alla dottrina della Chiesa. Nella città dei Dogi, all’interno di Palazzo Ducale, furono addirittura messe delle grate nelle mura, chiamate ‘mascheroni’, dove i cittadini potevano imbucare delle denunce anonime nei confronti di chiunque.

Nell’Ottocento, nelle regioni italiane sotto il dominio austriaco, la delazione era considerata ufficialmente uno strumento utile alla prevenzione dei crimini ed era ammessa sia quella in cui il segnalante si esponeva pubblicamente che quella in cui le autorità, adibite alla vigilanza, agivano segretamente, protetti dal ruolo pubblico ricoperto. Nelle dittature del ‘900, poi, la delazione ebbe effetti notoriamente distruttivi. Sotto il regime fascista e nazista, infatti, il delatore ebbe una funzione fondamentale, per esempio, nell’individuazione e persecuzione degli ebrei, mentre in Russia rappresentò, addirittura, la massima prova di devozione verso l’ideale comunista e verso la patria. La Storia insegna, quindi, quanto le figure dello spione e del delatore possano essere invise e mal tollerate e conferma, inoltre, quanto la loro accezione negativa permei la cultura italiana; ciò dimostra l’assoluta necessità che il ruolo, che whistleblower è chiamato a ricoprire, debba essere ben chiaro e definito, nonché correttamente normato, onde evitare confusione e fraintendimenti.

Ad ulteriore conferma di quanto fin qui esposto, va ricordato che la figura del whistleblower è balzata agli onori della cronaca internazionale nel 2013 con il caso Datagate, quando Edward Snowden riferì al giornale The Guardian, l’esistenza di programmi di sorveglianza elettronica di massa portati avanti dalla CIA e da agenzie di Intelligence di diversi paesi tra cui l’Inghilterra, la Germania ed Israele. Tramite le rivelazioni di Snowden, emersero irregolari attività di spionaggio, non solo su cittadini in tutto il mondo, ma anche nei confronti di istituzioni, enti amministrativi sparsi nel mondo e perfino nei confronti dell’ONU. Le conseguenze del Datagate furono impattanti sia sul piano delle relazioni internazionali, sia per la scoperta della facile permeabilità dei sistemi di sicurezza dei paesi coinvolti. Edward Snowden venne accusato di aver violato l’Espionage Act del 1917, incriminato, cioè, per insubordinazione e slealtà nei confronti degli Stati Uniti, nonché per essersi impossessato di dati appartenenti al Governo degli Stati Uniti. Oggi, Snowden vive rifugiato a Mosca e viene considerato da alcuni un vero e proprio eroe, mentre da altri un ripugnante delatore. Snowden, diversamente, si è sempre definito un whistleblower, meritevole di protezione per avere deciso di denunciare le pratiche illecite attuate dal suo stesso sistema governativo e di certo non meritevole, quindi, di essere trattato come un criminale.

In considerazione di quanto accaduto con il Datagate, parte di studiosi è coerentemente concorde con Edward Snowden; se deve essere infatti preservata la tutela del segnalante che denuncia irregolarità nel proprio ambito aziendale, sia esso pubblico o privato, a maggior ragione, anche puramente come esempio virtuoso, ciò dovrebbe avvenire nei confronti di colui che denuncia illeciti o irregolarità per la protezione, come in questo caso, del bene mondiale contro la corruzione. È necessario, quindi, che vengano applicati criteri di giudizio in maniera omogenea, in quanto, deve essere preservata la certezza del diritto ed il basilare principio di terzietà di colui che è chiamato a giudicare, il quale non può utilizzare criteri soggettivi per le proprie valutazioni e decisioni in situazioni simili.

In conclusione, ogni società civile è, sì regolata da leggi, usi, costumi e tradizioni, ma ancor di più da principi etici e morali, che, essendo il caposaldo dell’appartenenza al genere umano, non possono e non devono essere mai travalicati, bensì devono essere una guida, una certezza, una garanzia, ricordando che il “fine” non sempre giustifica i “mezzi” e non possono essere applicati “due pesi e due misure” come nel caso di Snowden. Tutto ciò premesso, l’istituto del whistleblowing deve essere sì considerato come una risorsa per la lotta alla corruzione a tutela di quei principi cardine che costituiscono il fondamento di ogni Paese democratico, ma, allo stesso tempo, volendo immaginare tale materia come ancora un cantiere aperto in continua evoluzione e onde evitare il replicarsi di situazioni ambigue e rimesse a valutazioni puramente soggettive, è indispensabile proseguire a ragionare e discutere, andando ad eliminare definitivamente dubbi e perplessità e dirimendo ogni possibile ombra.


Bibliografia

Taliento, G., (2019). Decreto Legislativo n.231 del 2001. Progettazione dei modelli organizzativi. La Tribuna.

Lattanzi, G., & Severino, S., (A cura di). (2020). Responsabilità da reato degli enti. Volume I. G. Giappichelli Editore.

Bernanos, G., (1965). I grandi cimiteri sotto la luna. (G. Spagnoletti, G., Trad.). Il Saggiatore (Originale pubblicato nel 1938).

Sitografia

http://www.roma.com/la-buca-dello-spione-nel-rione-di-santeustachio

https:/www.osservatoriorepressione.info/la-delazione-un-vizio-risvegliato-dal-virus

https://www.ferraraitalia.it/dossieraggio-forma-di-delazione-o-ricerca-di-trasparenza-145820.html

https://www.penaledp.it/la-tutela-del-whistleblower-tra-le-resistenze-culturali-e-criticita-legislative/https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/che-cosa-indica-e-come-si-traduce-la-parola-inglese-whistleblowing/918    Whistleblowing tra etica e diritto, intervista ad Andrea Franzoso a cura di Mauro Bossi SJ redazione di Aggiornamenti sociali istl

http://federprivacy.org/informazione/punto-di-vista/e-whistleblower-o-uno-spione

https://www.orizzontipolitici.it/fare-la-spia-per-il-bene-della-società-che-sono-i-whisteblower/

http:/7toffolettodeluca.it/indagine-sul.whistleblowing-una-fotografia-a-livello-globale-nella-nuova-law-maps/

https://www.ambientediritto.it/wp-content/uploads/2020/11/IL-WHISTLEBLOWING-TRA-INTELLIGENZA-DELLA-CORRUZIONE-E-CONOSCENZA-DELLA-MALAMMINISTRAZIONE_Tuccari.pdf


[1] Whistleblowing:i nuovi obblighi per le Aziende Parte I di Andrea Onori, rivista Euroconference News del 13 ottobre 2023

[2] https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/che-cosa-indica-e-come-si-traduce-la-parola-inglese-whistleblower/918

[3] www.treccani.it/vocabolario/spione/

[4] www.treccani.it/vocabolario/delatore/

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