La normativa sammarinese in materia di prevenzione e repressione della violenza di genere

 In Sul Filo del Diritto, N. 1 - marzo 2016, Anno 7

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” (Sofocle)

 

Con legge 20 giugno 2008, n. 97 «Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere» la Repubblica di San Marino si è dotata di un impianto normativo teso al contenimento del fenomeno della violenza domestica, sessuale e di genere, il cui tratto saliente è dato dal coinvolgimento della compagine sociale nel contrasto delle condotte delittuose (Santolini & Venturini, 2013/2014) [1]. La progressiva sensibilizzazione della collettività (Authority Pari Opportunità, 2010) [2] rispetto a fenomeni tollerati in ragione di stereotipi culturali radicati nel contesto sociale tende a favorire l’emersione di episodi altrimenti destinati a rimanere ignoti agli organi giudiziari. Essa appare, pertanto, espressiva della «(…) acquisita consapevolezza del legislatore del fallimento, in materia di violenza di genere, delle modalità tradizionali di formazione e trasmissione della notitia criminis», conseguenti alle «difficoltà oggettive della vittima (…) di reagire alla violenza subita con i tradizionali strumenti della querela o della denuncia» (Santolini&Venturini, 2013/2014, 27), posta l’esistenza di fattori di vulnerabilità specifica del soggetto passivo (ragioni di carattere culturale, sociale o religioso, dipendenza economica e/o psicologica) che lo relegano in posizione subalterna rispetto al perpetrator.

La normativa si articola in tre Capi: il primo recante i princìpi informatori della legge, unitamente alle misure di sensibilizzazione e prevenzione delle condotte delittuose; il secondo contenente modifiche al codice penale sostanziale (introduzione di aggravanti specifiche nei reati contro la persona [3], previsione di nuove fattispecie incriminatrici [4] e ampliamento dell’ambito applicativo di ipotesi criminose preesistenti [5]); il terzo indicante prescrizioni di natura strettamente processuale a tutela delle vittime.

Per ciò che concerne i princìpi informatori, l’art. 1 fissa il duplice obiettivo della prevenzione e del contrasto della violenza di genere, ivi compresa la violenza domestica, mentre l’art. 2 ne fornisce la definizione [6], mutuandola da quella adottata dalla Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 30 aprile 2002. L’art. 3 sanziona le divulgazioni discriminatorie mediante l’uso dei mezzi di comunicazione, stabilendo il divieto di impiego, anche a fini pubblicitari, di immagini ed espressioni lesive della dignità e dell’identità della persona o aventi contenuto discriminatorio, incluse quelle contenenti riferimenti all’orientamento sessuale della persona o all’identità di genere [7]. L’art. 4, infine, impegna lo Stato ad assicurare alle vittime di violenza familiare e sessuale le informazioni necessarie ad ottenere protezione, assistenza e soccorso; l’esistenza di strutture socio-assistenziali gestite da personale specializzato e di facile accesso; l’operatività di servizi di pronto intervento, con presa in carico delle situazioni a medio termine, anche ai fini della ricomposizione familiare; la previsione di azioni di sostegno all’istruzione, alla formazione e all’inserimento professionale nonché, nei casi più gravi, l’inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare, nell’ambito di un progetto di reinserimento sociale [8]; la formazione specifica della Magistratura e delle Forze dell’ordine.

Più complesso l’articolato del terzo Capo della legge che, sotto la rubrica «Misure giudiziarie di protezione e sicurezza delle vittime», enuclea prescrizioni di natura processuale a tutela dell’integrità psicofisica e della riservatezza della vittima, soprattutto qualora la condotta pregiudizievole abbia coinvolto un minore. Tra le disposizioni di rilievo, gli artt. 16 e 17, che introducono norme a tutela della riservatezza della vittima nei procedimenti civili o penali relativi ad episodi di violenza, anche in ambito familiare, nonché norme a garanzia dell’assistenza legale, gratuita in caso di indigenza; l’art. 18, contenente disposizioni in materia di rappresentanza del minore vittima di violenza sessuale o maltrattamenti nel processo penale; l’art. 19, che configura l’obbligo di segnalazione a carico di categorie professionali qualificate [9]. La previsione ex art. 20 disciplina il diritto di intervento in giudizio e di costituzione di parte civile dell’Authority per le Pari Opportunità [10] – organo istituzionale ad hoc con funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa nonché di raccordo tra i servizi garantiti dallo Stato alle vittime – cui è affidato il compito di raccolta dei dati relativi al fenomeno, con obbligo di curarne conservazione e diffusione (art. 5).

Di particolare interesse la previsione ex art. 22, che dispone misure cautelari a tutela della vittima nelle more del processo penale, qualora si proceda per reati contro l’incolumità e la libertà personale o per reati di maltrattamenti familiari: trattasi delle misure di allontanamento dell’indiziato/imputato dalla casa familiare, se persona convivente della vittima; del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; dell’ingiunzione al pagamento di un assegno periodico a favore della vittima che, per effetto della misura, sia rimasta priva di adeguati mezzi di sussistenza.

In virtù della previsione di cui all’art. 23, la tutela della persona offesa nelle more del procedimento penale viene estesa alla dimensione psicologica, sia mediante la prescrizione dell’obbligo di garanzia di adeguato sostegno da parte di professionisti esperti durante l’istruttoria sia imponendo l’adozione di specifiche cautele, particolarmente rigorose qualora si tratti di minore [11], nell’escussione testimoniale della vittima durante i confronti processuali con i testimoni e con l’indiziato/imputato, nonché nell’espletamento delle perizie giudiziarie e medico-legali sulla persona offesa. Dello stesso tenore appare la previsione di cui all’art. 24, 1° co., che impone la celebrazione dell’udienza dibattimentale «a porte chiuse» – in ogni caso, qualora la persona offesa sia minore e a richiesta, se maggiorenne – con la finalità di evitare alla vittima qualsiasi forma di gogna sociale o mediatica. Nell’intento di ridurre la vittimizzazione secondaria, il legislatore vieta la ripetizione delle testimonianze e dei confronti qualora il diritto alla difesa dell’imputato sia stato garantito durante l’istruttoria dibattimentale e, in ogni caso, qualora sia stata effettuata la videoregistrazione dell’audizione o del confronto (art. 24, 2° co.) [12]. Da intendersi ispirato alla medesima ratio anche il divieto di formulare domande o quesiti peritali attinenti alla vita privata e/o alla sessualità della vittima nei procedimenti penali per reati sessuali, laddove ciò non sia necessario alla ricostruzione del fatto di reato [13] (art. 21).

Un cenno a parte meritano le misure di tutela civile [14], ossia gli istituti finalizzati alla protezione della vittima qualora la condotta non costituisca reato perseguibile ex officio ovvero, se perseguibile a querela di parte, qualora la predetta non sia stata proposta dall’avente diritto. In tal caso, se la condotta del coniuge o di altro convivente costituisce causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, l’art. 27 attribuisce al Giudice il potere di emettere temporanei «ordini di protezione contro gli abusi familiari». Trattasi dell’ordine di cessazione della condotta pregiudizievole; dell’allontanamento dall’abitazione familiare dell’autore della condotta illecita; del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima; dell’intervento dei Servizi sociali; del versamento di un assegno periodico in favore delle vittime che, in ragione della misura restrittiva, siano rimaste prive di adeguati mezzi di sussistenza [15]. Completa il quadro delle misure civilistiche la declaratoria di sospensione della potestà genitoriale da parte del Giudice competente, qualora il comportamento illecito sia stato perpetrato in danno di minore e, in via cautelativa, sino all’accertamento della responsabilità penale. Detta sospensione può investire sia la persona dell’indiziato sia quella del genitore che ha tollerato la condotta pregiudizievole (art. 30). Sul piano degli effetti civilistici dell’esercizio della potestà parentale, la condotta omissiva viene, pertanto, ad essere parificata a quella attiva del perpetrator.

Si rammenta, inoltre, la previsione di cui all’art. 32, che sancisce l’obbligo di intervento immediato delle Forze dell’ordine a seguito di segnalazioni di episodi di violenza da parte della vittima o di testimoni diretti, elencando il novero dei poteri/doveri degli operatori nell’espletamento delle loro funzioni. Trattasi di misure atte ad interrompere la condotta pregiudizievole, a tutelare l’integrità psicofisica della vittima e ad impedire l’eventuale reiterazione del reato [16].

A corollario di detto quadro normativo, si pone il Decreto Delegato 31 maggio 2012, n. 60 che, procedendo all’organizzazione dei servizi statali finalizzati alla prevenzione primaria e secondaria, prevede l’istituzione di un Centro di Ascolto dedicato alle vittime di violenza di genere, stalking e mobbing (art. 2); la disponibilità di una Casa di Accoglienza nelle zone limitrofe al territorio della Repubblica (art. 3); la formazione obbligatoria di categorie professionali qualificate (art. 4); l’adozione di idonei sistemi di monitoraggio dei dati relativi al fenomeno in esame (art. 5). Conclude il testo l’istituzione di un Tavolo Tecnico-Istituzionale [17] per l’attuazione del Decreto, con previsione di idonea sede operativa e risorse economiche a dotazione dell’Authority (artt. 6-7).

Da ultimo, la recente novella del 30 luglio 2015, n.118 – recante norme sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica – che, in parziale abrogazione della disciplina precedente, introduce l’istituto del permesso di soggiorno a carattere umanitario a tutela della vittima di violenza di genere.

Bibliografia

Authority Pari Opportunità Repubblica di San Marino, Legge 20 giugno 2008 n. 97. Una legge per combattere la violenza contro le donne e di genere, Arti Grafiche Della Balda, San Marino, 2010.

Santolini M. e Venturini A., Violenza di genere: la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Tesi di Specializzazione, Scuola Sammarinese di Alta Formazione per le Professioni di Avvocato, Notaio, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, a.a. 2013/2014, non pubblicata.

 


[1] Detta circostanza è corroborata dalla previsione di un obbligo di segnalazione degli episodi violenti in capo a figure professionali qualificate, che ne siano venute a conoscenza in ragione del loro ufficio o professione. L’obbligo, sussistente per insegnanti, operatori sociali, personale sanitario e Forze dell’ordine (art. 19), non comporta violazione del segreto d’ufficio e professionale (art. 19, 3° co.); è giuridicamente sanzionato e sussiste a prescindere dal regime di procedibilità della fattispecie concreta, ovvero anche qualora il reato sia procedibile a querela di parte.

[2] Nello spirito della legge, chiunque assista o venga a conoscenza di un episodio di violenza dovrebbe segnalarlo agli organi competenti, sebbene l’obbligo giuridico di segnalazione sussista solo in capo alle figure professionali espressamente indicate nella previsione normativa.

[3] In particolare, gli artt. 5, 6 e 10 prevedono circostanze aggravanti quando il fatto di reato sia commesso nell’ambito dei rapporti di coniugio, di convivenza oppure in presenza di una relazione affettiva non necessariamente implicante la coabitazione.

[4] Meritevoli di interesse gli artt. 11 e 13, che introducono, rispettivamente, l’art. 172 bis c.p., disciplinante l’ipotesi di reato «Violenza sessuale di gruppo» e l’art. 181 bis, relativo alla fattispecie complessa «Atti persecutori – Stalking – Mobbing», tutte severamente sanzionate.

[5] A tal proposito, l’art. 15 ha riformulato la condotta punibile a titolo di «Maltrattamenti contro famigliari e conviventi» ex art. 235 c.p., ampliandone l’ambito di applicazione originario relativamente al soggetto passivo di reato – la novella legislativa ha, infatti, esteso la tutela penale anche al convivente – e inasprendone il trattamento sanzionatorio.

[6] A mente dell’art. 2, «(Nozione di violenza contro le donne) Costituisce violenza nei confronti della persona ogni atto di violenza fondato sull’appartenenza sessuale che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata».

[7] In ragione di ciò, viene conferita all’Authority per le Pari Opportunità la facoltà di richiedere al Commissario della Legge l’inibizione della diffusione di immagini, notizie o riferimenti contravvenenti il predetto divieto, ovvero l’eliminazione degli effetti di tale diffusione.

[8] Qualora siano necessarie, sono previste azioni di sostegno per la ricerca di un alloggio, per il mantenimento del permesso di soggiorno nelle more del processo penale e per le cure della prole a carico.

[9] Da notare come la prescrizione sia stata estesa anche alla categoria degli insegnanti di ogni ordine e grado, tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio Minori i fatti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della loro attività. L’inosservanza è punita con una sanzione pecuniaria comminata dal Giudice della Legge.

[10] L’Authority è composta da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, selezionati tra esperti in materie giuridiche, comunicazione e psicologia ed esponenti di Associazioni di Pari Opportunità.

[11] In tal caso, è prevista la c.d. audizione protetta, ossia l’esame della vittima mediante l’impiego di strumentazioni idonee a garantirne la riservatezza e con l’ausilio di un esperto in psicologia infantile (art. 24, 3° co.).

[12] In ogni caso, la ripetizione non può essere disposta qualora sussista un concreto pericolo di aggravamento delle condizioni del minore, da accertarsi mediante perizia giudiziaria in contraddittorio (art. 24, 3°. co.).

[13] Nella sfera sessuale, in modo particolare, l’istanza di riduzione del rischio vittimogeno secondario deve necessariamente coniugarsi con il diritto alla riservatezza della persona offesa.

[14] Per espressa previsione legislativa, tali misure si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso, la legittimazione ad agire è riconosciuta al componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole (art. 26, 3° co.).

[15] A tal proposito, gli artt. 28 e 29 disciplinano le modalità procedurali per l’adozione dei c.d. ordini di protezione, stabilendo il regime sanzionatorio conseguente alla loro inosservanza, mentre l’art. 30 specifica l’ambito di applicazione di tali istituti nell’ipotesi di pregressa domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

[16] Tra questi, il potere di accedere, anche coattivamente, all’abitazione della vittima; il dovere di porre fine alla condotta pregiudizievole e di rendere edotta la vittima dei suoi diritti, ivi compreso quello di chiedere l’emanazione dei c.d. ordini di protezione al magistrato competente; il dovere di sequestrare eventuali armi presenti presso l’abitazione dell’abusante, dandone comunicazione alle Autorità competenti per l’attivazione della procedura di sospensione/revoca della licenza di porto d’armi, al fine di ridurre il rischio della c.d. violenza armata; il dovere di effettuare immediata segnalazione ai Servizi sociali, qualora sussista il timore di un pregiudizio grave ed irreparabile, ad eccezione dei reati perseguibili d’ufficio o di querela della vittima (in tali ipotesi la segnalazione dovrà effettuarsi al magistrato inquirente); il dovere di allontanare il molestatore qualora l’intervento sia stato sollecitato per atti persecutori.

[17] Trattasi di un organo a composizione mista, in cui convergono figure istituzionali quali l’Authority per le Pari Opportunità, il Corpo della Gendarmeria, il Corpo di Polizia Civile, la Direzione Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.), l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine degli Psicologi, il Tribunale Commissariale Civile e Penale, gli istituti scolastici sammarinesi di ogni ordine e grado.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi