Vittime di reato e individuazione fisiognomica

 In ScienzeForensi, N. 2 - giugno 2013, Anno 4

Il segnalamento fotografico di polizia

Nelle prime società organizzate e dotate di regole nell’ambito del diritto penale, testimonianza oculare, denuncia orale, controllo informale, furono le pratiche più comuni di sorveglianza, identificazione del reo e formazione della prova in ambito processuale.

Come anticipato, in ogni società moderna ordinata secondo un insieme di leggi, l’identificazione fisica coincide con l’identificazione giuridico-amministrativa e quindi con l’assegnazione delle generalità personali. Ma la mera dichiarazione delle generalità da parte del soggetto da identificare, supportata o no da documenti personali, non garantisce l’autenticità di quanto dichiarato o esibito e pertanto pone l’organo accertatore nella possibilità di dare seguito a nuove procedure atte a stabilire l’identità: l’identificazione c.d. “generica” si avvale di dati forniti dall’esame diretto, senza comparazione con altri dati precedentemente raccolti (Ceccaroli G., 2003, 21 e ss).
Diversa è, invece, l’attività tecnico-scientifica diretta a stabilire l’identità di una persona attraverso il rilievo di caratteri somatici immutabili.

Infatti nessuno può dirsi uguale a un altro, cioè essere se stesso ed al tempo stesso un altra persona; ognuno è identico a se stesso solo nel tempo e nello spazio in cui lo si osserva, dunque non si potranno mai trovare due immagini fotografiche perfettamente uguali a meno che esse non appartengano allo stesso individuo (ibidem, 21 e ss).

I caratteri fisici e funzionali di un individuo sono cristallizzati tramite il segnalamento (o fotosegnalamento) di polizia, cioè mediante una procedura standard che si concretizza nel momento in cui una persona è identificata, secondo le previsioni di legge.

Sono contemplati nell’ordinamento giuridico italiano principalmente i seguenti casi di identificazione:

  •  Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (ex art. 349 co 2 del c.p.p.), alla quale si può procedere anche effettuando, se necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti (Ceccaroli G., 2003, 36).
  • Identificazione c.d. “di Pubblica Sicurezza”, prevista dall’art. 4 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e del relativo “Regolamento di Esecuzione”, per ragioni di ordine pubblico, quindi non in seguito alla commissione di un reato (ibidem, 32). In base a quanto stabilito da questo articolo «L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici […]».

Per definizione, i rilievi segnaletici   ora adottati praticamente in tutto il mondo   si distinguono in:

  • Rilievi anagrafici
  • Rilievi descrittivi, che consistono nella descrizione dei caratteri cromatici di occhi e capelli; nella descrizione delle caratteristiche morfologiche di viso, orecchie, naso, fronte, bocca; nella descrizione di segni particolari del corpo, delle malformazioni congenite o acquisite, dei caratteri salienti e dei contrassegni. I dati si rilevano per sede, dimensione, forma, direzione, colore, nonché le particolarità, secondo un metodo standard, in modo tale che chiunque sia l’operatore che procede il prodotto finale sia il medesimo.
  • Rilievi dattiloscopici, che consistono nel prelievo delle impronte digitali e palmari;
  • Rilievi antropometrici, oggi limitati all’altezza;
  • Rilievi fotografici.

Questi ultimi riproducono la cristallizzazione in un dato momento dell’effige di una persona e «una rappresentazione compiuta della realtà» (Ceccaroli L., 1999). Sono eseguiti tramite un apparecchio chiamato Identysistem (un’evoluzione del sistema di segnalamento ‘Ellero’ ideato nel 1901 dal funzionario di polizia italiano) che permette due pose simultanee (di fronte e di profilo destro) con un unico scatto, nelle dimensioni stabilite, provvedendo che l’orecchio sia completamente scoperto. È assolutamente vietato qualsiasi ritocco. Tutti i dati concernenti il fotosegnalamento sono raccolti in un documento chiamato ‘cartellino segnaletico’, un modello cartaceo in uso a tutte le forze di polizia.

Normalmente l’identificazione della persona è demandata agli organi di polizia e si distingue tra “giudiziaria”, in cui si cerca di attribuire a una persona le tracce che emergono dall’analisi della scena del crimine; e “preventiva”, cioè indipendentemente dalla commissione di un reato.

L’acquisizione nelle attività di indagine di moderni apparati biometrici per impronte digitali e palmari “A.P.F.I.S.” (Automated Palmarprints & Fingerprints Identification System) e l’istituzione di un documento di segnalamento comune alle polizie europee segna l’ultima tappa di un progresso cominciato all’inizio del ‘900.

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