Il segreto professionale nelle professioni intellettuali

 In ProfessioneFormazione, N. 1 - marzo 2021, Anno 12

Il segreto professionale è rivolto alla tutela della libertà individuale e della sicurezza dei rapporti professionali, determinati dalla necessità dell’individuo di avvalersi delle prestazioni di determinate categorie di soggetti, per la cura di differenti e rilevanti interessi (salute, difesa processuale, libertà religiosa, etc..) affidati ai professionisti, dei quali verrebbe compromessa la tutela a causa del timore di un’indebita rivelazione.

La tutela penale contro le condotte che violano il segreto professionale è riferita alla tutela della libertà individuale – il che spiega la perseguibilità a querela di parte dell’illecito – a cui sono strettamente collegati interessi individuali (ma non solo) finali e indirettamente tutelati di grande rilievo quali: la salute, la difesa processuale, la libertà religiosa, affidati ai professionisti in senso lato, dei quali altrimenti verrebbe compromessa la tutela a causa del timore di un’indebita rivelazione.

La sanzione del dovere di fedeltà in questione soddisfa, del pari, l’interesse pubblico alla libertà e sicurezza dei rapporti professionali, sottolineato anche dai codici deontologici delle c.d. professioni intellettuali.

Il Codice Penale all’Art. 622 recita: «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31]. (1, 2).

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336] (4,5):

  1. Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell’art. 24 del codice penale, come modificato, da ultimo, dal comma 60 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, la pena della multa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro.
  2. La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
  3. Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e poi così modificato dall’art. 15, L. 28 dicembre 2005, n. 262».

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società».

  1. L’art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, così dispone: «Chiunque fuori dei casi previsti dall’art. 326 c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio rivela l’identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’art. 622 c.p.».
  2. Per l’aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

 

Professionisti

L’incriminazione ex art. 622 C.P. indica in «chiunque» l’autore del reato, tuttavia dal suo contenuto si evince che soltanto il professionista può essere l’autore della violazione in quanto è il depositario di un segreto professionale.

Non rilevano i rapporti confidenziali di mera simpatia, fondati su una libera causa, in cui la conservazione della riservatezza costituisce un mero obbligo morale, potendo integrare invece una violazione civile o penale laddove sia leso un altro bene della persona (ad es. l’onore).

La norma penale non effettua una elencazione delle categorie professionali tenute al dovere di segretezza ma indica situazioni professionali e personali: lo stato, l’ufficio, la professione e l’arte, in cui può radicarsi l’obbligo di segretezza, riassumibili in un concetto unitario di professione in senso lato che va ben oltre le tradizionali professioni intellettuali.

La nozione di professione è necessariamente elastica e presenta caratteri generali riconosciuti comunemente nelle attività volte a fornire servizi o prestazioni personali a favore dei richiedenti, esercitate in modo stabile, continuativo e riconoscibile nell’ambiente sociale, sebbene non necessariamente in via esclusiva o principale. 

Si tratta di attività a cui per natura, consuetudine, o norma, deve inerire l’apprendimento di fatti non noti, concernenti la vita intima di chi riceve la prestazione, e che possono essere effettuate anche senza fini di lucro.

L’acquisizione della conoscenza delle notizie non deve essere abusiva né è sufficiente un nesso di mera occasionalità tra l’attività e l’acquisizione delle notizie, ma è richiesto un nesso di causalità necessaria.

Si discute sull’inquadramento delle attività esercitate abusivamente o in via di mero fatto: per la conclusione affermativa si ritiene decisiva – giacché è comune in diritto penale il riconoscimento delle qualifiche di fatto – sia la meritevolezza di tutela anche di chi si sia rivolto a chi appariva un professionista abilitato, sia la irrilevanza con riguardo alla sussistenza del rapporto fiduciario della reale qualifica del professionista abusivo.

Non è necessario che le professioni abbiano un riconoscimento legale e siano disciplinate normativamente.

 

L’oggetto del segreto professionale

Il segreto deve riguardare la sfera intima, privata della persona, fisica o giuridica ma non è necessario tuttavia che si tratti di bisogni primari o insopprimibili.

Non ha alcun rilievo la natura illecita (o moralmente riprovevole) della notizia oggetto di segreto, spesso connaturata alla natura ed al legittimo svolgimento di certe professioni o status; lecito deve essere, invece, il motivo della confidenza, che deve essere, dunque, funzionale alla prestazione professionale (ad es.: difesa processuale).

Si discute se il segreto possa riguardare anche notizie attinenti terze persone, diverse da quella che si rivolge al professionista e che le abbiano a quest’ultima confidate col vincolo del segreto perché utili allo svolgimento della attività professionale. Chi sostiene la soluzione affermativa individua comunque nel cliente del professionista il soggetto passivo del reato, nonché titolare della facoltà di querela.

Non escludono l’obbligo al segreto nei confronti di tutti i terzi gli obblighi di comunicazione alla Autorità giudiziaria o alla Pubblica sicurezza o alla Amministrazione di appartenenza, propri dei mediatori professionali, agenti di borsa, agenti di affari, albergatori, assicuratori, banche, ecc.

Il segreto dell’avvocato – che concerne tutto ciò che è appreso per ragione dell’attività (art.9 Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense) – rientra pacificamente nell’ambito della norma in esame ed in sua presenza è riconosciuta la facoltà ex art. 200 C.P.P. di astenersi dal testimoniare.

Peraltro, va rilevato che il segreto non può essere ritenuto a priori ma va eccepito da chi, chiamato a deporre, rientra nelle indicazioni e nelle condizioni di cui all’art. 200 C.P.P. 

 

Segreto professionale e Leggi speciali

Parimenti è pacificamente ricompreso nella sfera dell’art. 622 C.P. il segreto di medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria. L’art.4, L. 18.2.1989, n.56, sull’ordinamento della professione di psicologo, sancisce espressamente l’obbligo di segretezza anche per tali professionisti.

Alcune leggi speciali prevedono specifici obblighi: art. 21 della L. n. 194 del 22.5.1978, sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, impone il segreto professionale a coloro i quali siano venuti a conoscenza, per ragioni di professione o di ufficio, dell’identità di chi ha fatto ricorso alle procedure e agli interventi; art. 120, D.P.R. 9.10.1990, n. 309, Testo Unico sugli Stupefacenti, esclude in capo ai dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze l’obbligo di deporre su quanto hanno appreso per ragione della loro professione; la stessa norma si applica a coloro che operano presso enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato apposite convenzioni con le unità sanitarie locali.

Va, peraltro, evidenziato che non si applica la norma in esame, bensì l’art. 326, quando queste figure professionali rivestano cariche pubblicistiche ex artt. 357 e 358 ed il segreto rivelato riguardi un atto o un fatto della Pubblica Amministrazione.

 

Condotta di reato

Presupposto della condotta di reato è la cognizione del segreto «per ragione» di professione, arte, stato o ufficio; la conoscenza del segreto deve essere legata da un nesso di causalità necessaria con l’attività professionale in senso lato.

La norma in esame sanziona alternativamente le condotte di rivelazione senza giusta causa e di impiego a proprio o altrui profitto del segreto professionale. Non è necessario che la condotta avvenga durante il rapporto professionale: l’interesse alla conservazione del segreto può sussistere anche dopo la sua cessazione e, perfino, permanere oltre la stessa vita del cliente giacché se con la morte si estingue la facoltà di querela, gli eredi o i prossimi congiunti del defunto possono essere direttamente lesi dalla condotta.

La condotta di rivelazione, in generale, è integrata sia dal comportamento attivo di chi fa conoscere un segreto ad altri, sia dal comportamento omissivo di chi si limiti a consentire che un terzo apprenda il segreto, violando l’obbligo giuridico di custodirlo.

La rivelazione a terzi partecipi al rapporto professionale, come ad esempio i colleghi a cui si chieda un parere, anch’essi tenuti al segreto, non è invece illecita.

Per le nozioni di impiego e di profitto, in generale, si tratta di ogni forma di utilizzazione diretta del segreto finalizzata a procurare un vantaggio o beneficio anche non patrimoniale all’autore o a un terzo.

 

Cause di giustificazione

Sono giusta causa o causa di giustificazione le norme giuridiche che impongono al professionista la rivelazione del segreto.

Le richieste della autorità giudiziaria non costituiscono giusta causa di rivelazione del segreto perché ad esse si può resistere proprio con l’opposizione del segreto professionale.

Le norme che impongono la rivelazione del segreto perché abbiano un effetto giustificante in sede penale debbono essere anch’esse sanzionate penalmente, mentre non rilevano le imposizioni di natura civile e amministrativa.

Giustifica anche lo stato di necessità in cui si trova, ad esempio, il professionista che riveli il segreto per difendere il proprio buon nome professionale contro un’offesa ingiusta.

Giustificano gli accordi contrattuali che attribuiscano al professionista il diritto di rivelare a terze persone ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione.

Le diverse interpretazioni della nozione di giusta causa hanno rilevanza riguardo alla definizione del consenso dell’avente diritto rilevante in materia, in ogni caso, trattandosi di segreti privati, ha rilievo scriminante, sia al consenso alla rivelazione prestato dal titolare (o da tutti i titolari) del segreto, sia alla ratifica successiva da parte del medesimo soggetto.

Per contro chi reputa sussistenti tutti i limiti della scriminante di parte generale esclude rilievo al consenso quando si tratti di diritti finali indisponibili.

A sostegno di quest’ultima tesi, in particolare, si richiama la norma processuale penale che consente a determinate categorie professionali o persone aventi determinati status di non rendere alcuna testimonianza nel processo su quanto appreso in ragione della loro professione o status (art. 200 c.p.p.), che evidenzierebbe l’assoluta preminenza dell’obbligo al segreto rispetto persino agli interessi della Giustizia.

L’art. 200 c.p.p. attribuisce a determinate categorie professionali – tassativamente elencate o a cui è attribuita dalla legge – la facoltà di non deporre su quanto conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui abbiano l’obbligo di riferirne alla Autorità Giudiziaria, come in caso di obbligo di referto.

Il giudice può disporre accertamenti sull’effettiva sussistenza del segreto ritualmente opposto, ed all’esito negativo può ordinare al teste di deporre.

 

Pericolo di nocumento

Dalla rivelazione e dall’impiego del segreto deve derivare la possibilità di un nocumento, integrato da carattere patrimoniale o non patrimoniale riguardante il soggetto beneficiario della prestazione professionale o terze persone. Non occorre, dunque, che vi sia stato un danno effettivo.

Il pericolo di nocumento, quale pregiudizio reale di qualunque natura, giuridicamente apprezzabile, costituisce condizione obiettiva di punibilità del reato, non può essere considerata presunta, ma deve essere individuata puntualmente.

 

Procedibilità

Il delitto è procedibile a querela della persona offesa, che è il cliente (persona fisica o giuridica) del professionista e non il terzo a cui si riferisce eventualmente il segreto professionale violato.

 

Professioni regolamentate e non ordinate in Ordini, Albi e Collegi

L’art. 4, L. 14.01.2013 n. 4 recita: «L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista».

Per quanto attiene le professioni non regolamentate si ritiene che il professionista sia tenuto al rispetto delle buone pratiche professionali, quindi anche al segreto professionale, sia perché previsto dal Codice Deontologico e dalla Carta Etica della Associazione di categoria professionale al quale è iscritto, sia in virtù del contratto di prestazione professionale con il proprio cliente che espressamente lo preveda; del pari ciò è da ritenersi anche per il professionista non iscritto ad una Associazione di categoria professionale e/o che non abbia previsto espressamente l’obbligo del segreto professionale nel contratto con il proprio cliente.

Ne consegue, quindi, che tutti i professionisti che esercitano le professioni non regolamentate e non organizzate in Ordini o Collegi, siano tenuti al segreto professionale e che dalla violazione ne consegua una responsabilità penale e, laddove il professionista sia iscritto ad una Associazione di Categoria Professionale, anche una responsabilità disciplinare prevista dal Codice Deontologico e dalla Carta Etica dell’Associazione stessa.

 

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