La Polizia di Stato e le sette

 In Sotto il Segno del Culto, Anno 1, N. 4 - dicembre 2010

Affrontare una problematica come quella delle sette sataniche da parte di un operatore del diritto, è un lavoro non facile, influenzabile facilmente da sentimenti personali, esperienze più o meno dirette, sentimenti religiosi.

Se si è in grado di lasciare da parte tale insieme di emozioni e di valutare oggettivamente quanto emerge, si può tentare una analisi completa della problematica, anche se i risultati spesso non soddisfano né l’operatore giuridico né le vittime o le persone a loro vicine. Mai, come in questo settore, è ampio il divario tra disvalore morale e disvalore giuridico, al punto quasi da creare imbarazzo nell’operatore giuridico, incapace talvolta di dare quelle risposte attese, sperate e che lui stesso spesso vorrebbe poter dare, ma che non riesce a dare per una pluralità di motivi non riconducibili a fattori a lui imputabili.

La Polizia di Stato, in questa situazione, è chiamata a operare per due motivi. Il primo, perché alcuni fatti, alcune condotte delle sette, sfociano in reati per i quali è necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Il secondo motivo è rappresentato dalla struttura di analisi e di contrasto che la Polizia ha creato negli ultimi anni, situazione direttamente conseguente alla percezione chiara dell’esistenza della problematica, delle sue potenziali – e in certi casi effettive – gravi conseguenze.

Proprio in quest’ottica, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha istituito, nel Servizio Centrale Operativo a livello centrale e, a livello periferico, nelle singole Questure le SAS (Squadra Anti Sette), gruppi di lavoro che si occupano, a livello di analisi e a livello di contrasto a eventuali forme criminali, di fenomeni legati alle Sette Sataniche. Questi gruppi operativi sono incardinati nelle Squadre Mobili, e cioè negli Uffici che svolgono l’attività investigativa volta alla prevenzione e repressione dei reati.

L’importanza di questo collegamento con la struttura centrale è rappresentato dalla possibilità di raccordo che il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato opera, avendo sottomano tutta la situazione sul territorio nazionale, realizzando anche il raccordo tra le diverse attività d’indagine che si svolgono sul territorio. Una specifica rilevanza, poi, è data dall’intervento in ausilio delle vittime. Oltre agli investigatori, ne fanno parte psicologi e criminologi dell’Unità Anticrimine Violento della Polizia Scientifica. Infatti, uno dei principali problemi di simili indagini, spesso delicate, è individuare e configurare la violenza psicologica che può essere esercitata all’interno delle sette e le ripercussioni sulla persona.

Per tornare alla situazione sopra rappresentata, e cioè al divario esistente in materia, specie per quanto riguarda l’intervento delle forze dell’ordine, è necessario evidenziare, forse in maniera apparentemente inutile, come vi sia la necessità – anzi, l’obbligo – che tutti gli interventi richiesti trovino una soluzione prevista nella Legge, che diventa parametro di commisurazione imprescindibile di tutto l’operato del poliziotto.

Può non bastare, ma così deve essere. Non si può lasciare all’arbitrio del singolo, alla singola coscienza, alla singola inventiva di risoluzione.

Quindi, l’intervento del poliziotto esce da canoni diversi per essere riallineato a un aspetto più concreto, a un aspetto più oggettivo, un intervento che ha come parametro a cui rapportarsi la previsione di legge, a prescindere da aspetti sociologici, psicologi, culturali, e religiosi dei contesti in cui avvengono certe condotte, aspetti che il poliziotto valuta, studia, ma che sono solo una parte della realtà che deve analizzare.

Non interessa l’aspetto figurativo, vuoto, di quattro incappucciati che si creano una loro idea, o una loro religione, che niente ha a che fare con ciò che effettivamente è una religione, qualunque essa sia. Così come non interessa l’aspetto necessariamente persecutorio, o di complotto, che talvolta si vuole cercare dietro forme di manifestazione del pensiero del tutto innocue dal punto di vista della rilevanza penale o della rilevanza per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non interessa la loro stupidità, ma la loro pericolosità.

Dietro il termine “sette” si nascondono realtà molto diverse, e il confine è spesso sottile. C’è la setta satanica, c’è il santone, c’è l’organizzazione che promuove il “potenziamento del sé”, la santona che promette e garantisce, purtroppo, la guarigione miracolosa dai mali, fisici e dello spirito, e così via.

Nessuno può, per fortuna, essere perseguito perché crede negli U.F.O. o a certe pratiche; l’importante è che lo faccia senza recare danno a terzi, senza che ci siano finalità illecite – secondo la previsione di legge – verso l’aspetto psichico o fisico o patrimoniale delle persone. E senza naturalmente che ci siano turbative per l’ordine pubblico.

Nell’ambito della mia attività, puramente investigativa, mi occupo delle condotte umane che costituiscono reato e quindi valuto le condotte sopra riportate in un’ottica specifica e precisa. Non sono chiamato a valutare soggettivamente il disvalore sociale o l’ingiustizia di una certa situazione, o il dolore che ne deriva, ma sono solo chiamato a valutare se esiste un reato e chi ne sia l’autore, se, cioè, certe le condotte rientrano in quelle previste dal legislatore come reato.

In questa situazione, si inquadra anche l’operato all’interno del settore delle sette, settore sicuramente delicato per vari aspetti, non solo giuridici, ma soprattutto umani. È uno degli ambienti sicuramente più delicati di indagine, e lo è al punto che spesso i problemi che sono prospettati, che emergono, non hanno una soluzione comparabile alla gravità dei fatti, alla sofferenza delle persone, delle vittime e dei loro familiari. Ciò che si chiede alla Legge, spesso non è quello che la Giustizia può offrire e la sensazione che ne viene fuori è una sensazione di vuoto, di assenza delle istituzioni, di fiducia tradita, fiducia forse troppo volte affidata e riposta nelle persone più che sull’effettività delle loro possibilità.

Basta pensare al dramma che può vivere una famiglia quando il figlio aderisce a una setta satanica e si comporta in casa con violenza indotta e mutuata dalla sua appartenenza alla setta. O al componente della famiglia che dilapida un patrimonio a favore del santone o del guaritore o del gruppo pseudo-religioso che vuole assurgere a religione di stato. Il poliziotto, spesso, riceve il dolore dei parenti della vittima di queste situazioni e trova una soluzione al di là (e non certamente oltre o contro) la legge, una soluzione non codificata, ma che cerca comunque di non spengere le ultime speranze di chi confida nella Giustizia, in chi spera che vi sia una soluzione legale alle proprie problematiche. È evidente, comunque, che questo aspetto non preclude, al poliziotto, di offrire la sua professionalità o il suo aiuto, anche nei vuoti di legge, con mezzi che può non avere, ma la cui mancanza non lo fa esimere dalla sua azione.

Se, quindi, da un lato, interviene e “lavora” su ciò che è reato, per prevenirne il compimento o per individuarne i responsabili, dall’altro lato, non si sottrae nel cercare di dare risposte dal punto di vista extra penale, magari collaborando con strutture diverse dalla sua. La collaborazione iniziata con l’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.), con diverse associazioni di volontariato, con le strutture sanitarie e con i centri di recupero per giovani, è una riprova comunque della volontà di dare risposte anche oltre la previsione legislativa.

Molte volte, però, le condotte di abuso sfociano in reati gravi, che chiedono, e ottengono, risposta dalle Istituzioni. Esempi sono gli omicidi che avvengono nell’ambito di sette sataniche o le truffe che certi gruppi religiosi attuano nei confronti dei loro aderenti.

Proprio la consapevolezza dell’esistenza di questa problematica, è stata alla base della necessità di creare una struttura ad hoc per lo studio e il contrasto a tali fattispecie di reato.

Allo stesso tempo, lasciarsi trasportare da valutazioni soltanto personali, di fede religiosa o di emotività, come circoscrivere il discorso a una contrapposizione tra satanismo e credo cristiano, può essere un grosso limite perché non coglie a pieno tutte quelle condotte che invece costituiscono reato e che si celano dietro gruppi religiosi o che si definiscono tali. Gli esempi della cronaca sono moltissimi.

Le indagini sono difficili, perché si possono fare indagini nella misura in cui vi è un episodio che costituisce reato su cui indagare. Dal punto di vista giuridico, non esiste una norma, penale o non, che dica cosa è una setta satanica, o semplicemente una setta, e, allo stesso tempo, una norma che preveda – e sanzioni – chi prende in ostaggio una mente, chi abusa della cognizione dell’uomo e della sua intelligenza. Non esiste il reato di “appartenenza a una setta”, con tutte le difficoltà che potrebbero presentarsi nel definire la setta penalmente rilevante.

La difficoltà in materia è ben rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il reato di plagio, proprio per l’imprecisione e l’indeterminatezza nell’individuare in maniera certa, oggettiva, quelle condotte che implichino la dipendenza psichica di un essere umano da un altro. Quindi, da un lato, il legislatore del Codice Penale aveva sentito, e certamente sente ancora, la necessità di colpire quelle condotte che portano a stravolgere il percorso di vita di una persona nella misura in cui viene a essere alterata la sua capacità ad autodeterminarsi e relazionarsi nel quotidiano secondo la propria volontà. Dall’altro lato, esiste una difficoltà nel racchiudere tale esigenza in una norma e nell’individuarne con certezza la condotta da sanzionare, senza lasciare all’arbitrio dell’investigatore o del giudice la valutazione.

La polizia deve procedere per reati specifici e verificare, di volta in volta, se nelle condotte di questi leader e di questi gruppi, si possano configurare ipotesi di reati comuni, come truffe, violenza o reati associativi.

Se questo aspetto può trovare spesso risultato positivo in attività investigative, altrettanto non si può affermare nel caso di violenza psicologica, dove, ad oggi, individuare il reato è ancora più complesso. Ci sono casi in cui una persona, magari maggiorenne, viene convinta ad allontanarsi dalla sua famiglia, che gli è indicata come la causa di tutti i problemi, viene persuasa che solo nel gruppo è al sicuro, che il suo leader, la cui figura è esaltata, è l’unico punto di riferimento valido e certo. Oppure, dove gli viene indicato un nuovo valore per ciò che è bene e ciò che è male, diversamente da come aveva sempre creduto e ritenuto, e viene condotto verso un diniego totale della propria esistenza pregressa e dei suoi rapporti con il passato.

Queste situazioni, molto frequenti, evidenziano come gli “abusanti” si servono di tecniche studiate e verificate, scelgono accuratamente i soggetti facendo entrare in gioco meccanismi psicologici. Allo stesso tempo, queste situazioni sono state lo spunto per chiamare a far parte della nostra struttura, anche per un approccio iniziale con la vittima, professionisti appositamente preparati.

In questi casi, dimostrare che c’è stato un abuso psicologico sulla autodeterminazione della persona è estremamente difficile. Così come è difficile trovarne un aspetto di rilevanza penale. Il campo in cui ci si muove è molto delicato, giacché è un campo che ha, per fortuna, forti difese costituzionali. Il settore è disciplinato da diverse “libertà”: di religione, di espressione del pensiero, di associarsi, di riunirsi. Diritti tutelati in maniera forte e per i quali i limiti sono previsti chiaramente e con lo scopo di non intralciare l’estrinsecarsi delle singole manifestazioni.

La nostra Costituzione prevede che tutti hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per scopi che non siano proibiti ai singoli dalla legge italiana, hanno il diritto di professare la loro propria religione, in qualsiasi forma, soli o con altri, pubblicizzarla e praticarla in privato e in pubblico, fintanto che questi riti non siano contro la morale.

Con questa premessa, ne consegue che le sette, sia che le inquadriamo nel settore del libero associazionismo sia nel settore della libertà di manifestazione del pensiero o della libertà di religione, possono trovare spazio nel sistema legale italiano.

Al contrario, l’intervento delle istituzioni, Polizia di Stato e Autorità Giudiziaria, è necessario quando una setta, satanica o meno, commette, attraverso i suoi fondatori, i suoi santoni, i suoi capi spirituali o i suoi affiliati, atti che contrastano con interessi diversamente e superiormente tutelati dal legislatore.

L’aspetto illegale delle sette e dei gruppi assimilabili, include, in gran parte, diversi tipi di reati, che possiamo dividere per tipologie di beni offesi: in reati contro il patrimonio, reati contro la persona, e in particolare reati a sfondo sessuale, e, più genericamente, reati pertinenti la sfera della libertà personale, e infine reati contro il rispetto per il defunto.

All’interno di questa situazione non chiara, o che comunque può investire interessi e beni tutelati diversamente, occorre un approccio completo e razionale del fenomeno, che va esaminato in ogni suo punto.

Non si può fare a meno di non vedere esempi di violenza impensabile, come nel caso delle “Bestie di Satana”, così come vi sono molteplici delitti, giustificati sulla base di un ideale satanista, uno sfondo satanista, e fatti passare per episodi diversi, con l’evidente conseguenza di trascurare la gravità della situazione che vi sta dietro.

Da non sottovalutare anche il pericolo per l’ordine pubblico che può derivare dall’associazione/setta. In Germania, un gruppo internazionale di persone, gruppo simile alla setta e unito da un ideale parareligioso, è stato giudicato pericoloso per la sicurezza pubblica, con i conseguenti risvolti penalistici che ne derivano.

Dal punto di vista economico, le sette sataniche, e i gruppi similari (si pensi ai vari santoni o guaritori) compiono le loro attività illegali mediante truffe, quindi quando “con artifizi o raggiri, inducono taluno in errore” per procurarsi un profitto che altrimenti non avrebbero o non potrebbero avere (art. 640 c.p.). Classico esempio la persona “tirata dentro” e obbligata/convinta a portare tutti i suoi beni, o somme rilevanti di denaro, alla associazione o al gruppo religioso. Talvolta la dazione di denaro è il corrispettivo della “nuova liberazione” mentale dell’individuo, molte altre volte è una conseguenza di quanto la setta ha dato ai suoi adepti, tipo pratiche magiche per ottenere “miracoli” nei campi dell’amore, della famiglia, del lavoro, della salute, contro il malocchio e via dicendo.

A tali gravi situazioni, spesso se ne affiancano altre, anche più gravi, tipo estorsioni, accompagnate da violenza e minacce, imposizioni nei confronti della vittima per fare o ottenere qualcosa che porti a un profitto ingiusto per il reo a scapito della persona lesa.

Questa situazione, di solito, si concretizza in una fase successiva, quando cioè la vittima prende cognizione della situazione in cui è caduta e cerca di uscirne, quando, cioè, dopo una iniziale perdita della ragione, la persona recupera consapevolezza. Oppure, quando la vittima, scoperto di essere stata imbrogliata, rifiuta, ed esempio, di pagare la somma pattuita per la magia promessa, ma non ottenuta.

Certe situazioni sono poi enfatizzate se si pensa che spesso, coloro che sono attirati all’interno di una setta, o in un giro di “maghi”, sono persone che si presentano più deboli o bisognose di altre.

Spesso sono di età giovane, anche minori, che stanno ancora maturando, qualcuno li ha definiti anche orfani con famiglia, cioè privi di famiglia e senza un minimo di valori appropriati.

Ai fini penali, comunque, questo aspetto di debolezza non ha alcuna rilevanza, non funzionando come diminuente di responsabilità per chi si adopera nel commettere i reati.

Nella fase di avvicinamento o di reclutamento delle persone, le sette ricorrono a sistemi scientificamente studiati per vincere le difese psichiche delle persone che si cerca di circuire, inducendole a un atteggiamento di non ragionamento e di obbedienza totale. D’altro canto, quest’opera di “abuso mentale”, anche se rivolta a soggetti deboli e influenzabili, ma capaci giuridicamente, può non essere perseguibile legalmente ove non si dimostri il ricorso ad altre situazioni, quali la somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, a minacce o altre forme di violenza.

Si comprende, spesso, che si attuano specifici interessi dei “capi” per il tramite della buona fede o della ingenuità delle vittime, come la vendita di merci (libri, oggetti di culto, talismani) e servizi vari (sedute psicoterapeutiche e corsi di perfezionamento), in situazioni che sono al limite della truffa e per le quali è comunque necessaria una querela da parte delle persone offese, fatto poco frequente, purtroppo, in quanto i rispettivi “devoti” difficilmente si convincono di essere stati raggirati e, qualora ne acquisissero contezza, difficilmente si decidono a sporgere formale querela.

Proprio la debolezza dei membri delle diverse sette rende difficile l’intervento della Polizia. Molte volte il nostro intervento è richiesto dai familiari che si vedono sfuggire di mano la relazione, l’affetto delle persone attratte dalla setta o dal santone o, peggio, perché denunciano un reato particolarmente grave.

Da un lato, occorre superare la consapevolezza di essere stati raggirati e accettare di venire fuori, di denunciare, forti anche della consapevolezza che non si è mai soli in questa fase perché particolarmente forte è l’aiuto delle istituzioni e la risposta che la Polizia e la Magistratura può dare, anche con l’ausilio di altre strutture. È l’unico modo per poter far cessare le attività criminali di diverse persone, ma occorre anche vincere la vergogna e il conseguente timore di denunciare. Dall’altro lato, è anche vero, in situazioni ove è particolarmente forte e marcato il vincolo che li lega alla setta, che è più difficile trovare la forza di venire fuori.

La setta ha una forte componente criminale, potenziale, ma spesso anche reale, e, di conseguenza, si pone in una posizione di vantaggio, sia nei confronti della vittima/appartenente, sia nel condurre la sua pericolosa attività illegale e di pressione nei confronti di chi vorrebbe allontanarsene.

La vulnerabilità degli affiliati, facili prede per satanismi, santoni, maghi e simili, ha una grave conseguenza negativa per le indagini successive.

Prima di tutto occorre vincere e superare la diffidenza, molte volte frutto del forte vincolo che lega al gruppo, a cooperare con le Forze di Polizia e la Magistratura. Cooperazione ridotta al minimo, che si trasforma in evidente difficoltà durante l’indagine e nella raccolta delle prove da usare contro i componenti del gruppo. Lo stato di vittima di un reato, ammesso che sia percepito, specie per le situazioni più leggere, non è sufficiente per persuadere tali deboli individui a presentare denuncia alle autorità investigative. Ma talvolta si è assistito anche a situazioni estremamente gravi, tipo omicidio, in cui la setta si è chiusa e niente è emerso, nessuna collaborazione è scaturita, rientrando, quasi, l’omicidio in un momento di condivisione di operato da parte di tutti i componenti, come momento dell’essere del gruppo. Siamo di fronte, talvolta, anche da parte dei testimoni, a una situazione di vera e propria omertà, e non è necessario soffermarsi sulla pericolosità e gravita di tale situazione.

Altri tipi di reati riconducibili a una setta, o che comunque hanno connessione con le pratiche attuate dalla setta, attengono alla violazione dei diritti della persona, nella sua integrità e nella sua sfera sessuale.

Sino a quando il rito comporta pratiche sessuali, anche di gruppo, fra persone coscientemente consenzienti, non esiste alcun problema dal punto di vista legale. Ma se qualcosa cambia, sia dal lato del consenso sia dal lato del consenso cosciente, subentrano fattispecie di reato molto gravi che impongono una attività investigativa. Per non parlare poi quando le vittime sono minori o bambini, situazione tutelata in maniera molto forte dal legislatore, con apposita legge.

Altra categoria di reati propria dei satanisti è la categoria che riguarda i delitti contro la pietà dei defunti. L’uso dei cadaveri, o di oggetti provenienti da cimiteri, è considerato necessario per completare l’opera dei riti del gruppo, ipotesi che fa scaturire immediata responsabilità penale.

A oggi, in Italia, non si è assistito, per fortuna, a situazioni di suicidi di gruppo o simili.

Ritengo, quindi, per concludere che sia necessario uno sforzo comune, una collaborazione tra diversi enti, tra diverse istituzioni, per affrontare il problema e per convincere le vittime o i loro familiari, a condividere con noi le problematiche che si presentano quando la prevenzione non è stata sufficiente.

Dal punto di vista delle Forze dell’Ordine, fare indagini nel settore delle sette, o comunque dei movimenti religiosi che travalicano i diritti dei singoli, è certamente un’ipotesi suggestiva, che non deve però essere condizionata da situazioni palesemente irreali, determinate solo da mera curiosità o, peggio, solo per il gusto di fare uno scoop mediatico. L’attività di polizia giudiziaria deve essere ben radicata e forte in contesti delinquenziali purtroppo concreti e non basata su ipotesi suggestive, idonee solo a riempire pagine di giornali, ma soprattutto deve sempre relazionarsi con il principio cardine di tutte le indagini, in questo caso ancor più forte, di una tutela assoluta della vittima, anche dal punto di vista della sua privacy. Dispiace molto quando alcuni investigatori si fanno prendere la mano o addirittura sono i primi a lavorare di fantasia sulla ricostruzione di certi eventi. Ne va dell’incolumità delle vittime, che invece è il primo bene da tutelare. Occorre ricordarselo sempre.

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