Differenze di ruolo e funzioni tra CTU e mediatore familiare

 In ProfessioneFormazione, Anno 1, N. 2 - giugno 2013

La Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) è uno strumento di indagine che si utilizza in ambito giudiziario. È una valutazione specifica che viene richiesta dal giudice e affidata ad un esperto, competente nella materia oggetto dell’indagine, in modo che effettui un’analisi approfondita e dia una valutazione tecnica dei fatti della causa, fornendo al Giudice tutte le informazioni utili alla sua decisione (v. art. 61 codice di procedura civile cpc).

In ambito civile, nelle separazioni coniugali sempre più spesso lo psicologo forense è chiamato ad intervenire in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) su richiesta del giudice per rispondere a quesiti relativi la valutazione delle capacità genitoriali e  le conseguenti migliori condizioni di affidamento del minore. La Consulenza viene richiesta in casi particolarmente problematici dove la coppia genitoriale, non più coniugale, si contraddistingue per complesse dinamiche disfunzionali, elevata incomunicabilità e clima relazionale altamente conflittuale. Questo stato di cose può essere fortemente disturbante per il minore al quale, a volte, non viene assicurata una sana e serena crescita essendo oggetto di contesa nei conflitti coniugali dei genitori.

La CTU è quindi una indagine diagnostico valutativa la cui funzione è quella di fornire al giudice notizie supplementari oltre a quelle già in suo possesso. Non ha pertanto fini terapeutici né di mediazione.

La mediazione familiare è “un percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della relazione genitoriale nell’ambito di un procedimento di separazione della famiglia, della coppia alla quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le parti” (art.1 comma 1 legge n. 26 del 24.12.2008 Regione Lazio). La mediazione familiare è un intervento extragiudiziale, volontariamente scelto dalla coppia dei genitori e condotto da un professionista neutrale, non necessariamente psicologo ma comunque un tecnico con una formazione specifica, che si adopera affinché la coppia genitoriale elabori in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

La mediazione familiare ha pertanto una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa.

La mediazione familiare si distingue, quindi, dalla CTU per la finalità, in quanto la prima verte ad aiutare la famiglia, infatti, il mediatore lavora con i genitori in vista di possibili accordi che la coppia può raggiungere, mentre il destinatario dell’attività del CTU è il giudice. Elemento ulteriormente importante è la volontarietà: assente nella CTU poiché è il giudice a richiederla, centrale nella mediazione in quanto sono i separandi/separati a farne domanda. Per una corretta informazione, va detto però che il giudice può suggerire o imporre una mediazione prima del giudizio. Secondo Bogliolo (1998), nella mediazione imposta, l’invio può trovare una resistenza proprio per il modo in cui è stato determinato. Egli afferma che «la mediazione in corso di separazione è da riservare solo a quei casi […] dove i genitori sono concordi sull’opportunità di un perfezionamento preliminare degli accordi […] configurando, in questo modo, una sorta di prevenzione, dove si tenta di evitare la comparsa di problemi successivi».

 

Metodologia della CTU e della Mediazione Familiare

Il CTU viene scelto dal Giudice tra le persone iscritte nell’apposito Albo (Magrin 2000), fermo restando però la facoltà del Giudice di scegliere il Consulente Tecnico tra i professionisti di sua fiducia. L’ordinanza viene notificata al Consulente Tecnico dal Cancelliere (art. 192 cpc) e il Consulente ha l’obbligo di prestare la sua opera (art. 63 cpc), a meno che non vi siano giusti motivi (art. 192 cpc) per cui possa astenersi. Una volta accettato l’incarico presta giuramento «di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità[1]» (art. 193 cpc). Lo psicologo è focalizzato, quindi, sulla personalità del soggetto, sul modo in cui vive e interpreta la sua realtà. Lo psicologo forense ha il difficile compito di trovare il giusto equilibrio tra queste due verità). Con il giuramento, il CTU diventa a tutti gli effetti un “pubblico ufficiale”.

Il Giudice, al momento della nomina del proprio consulente, assegna alle parti un termine per nominare eventualmente un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) che potrà partecipare alle operazioni del CTU.

 


[1] Con il concetto di verità in ambito giuridico ci si riferisce ad una verità oggettuale, basata cioè su dati oggettivi di realtà che chiariscono i fatti, mentre in psicologia si dà maggiore importanza alla verità “soggettiva” cioè a quella che “fa comprendere al soggetto se stesso nell’esistenza” (Kierkegaard 1846).

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