L’overkilling. Un caso di parricidio

 In CaseHistory, N. 1 - marzo 2012, Anno 3

È il 31 marzo 2007 quando la Polizia di Stato, giunge nell’appartamento di M.S. a Roma, su segnalazione del fratello che residente nello stesso condominio, aveva udito rumori sospetti, ed entra forzando la porta di ingresso dell’appartamento. All’interno dell’abitazione, Lucio (nome di fantasia) un giovane completamente sporco di sangue e con in mano ancora il coltello si scaglia contro gli operanti. Neutralizzato e immobilizzato, nel soggiorno dell’appartamento viene rinvenuto il corpo senza vita di M.S., padre di Lucio, riverso a terra in una pozza di sangue, ucciso con più colpi di arma da taglio. La Polizia arresta immediatamente il giovane.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di Roma, emette a carico di Lucio un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, poiché risultano a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di omicidio di cui agli artt. 575 e 576 n. 2 c.p., “per aver volontariamente cagionato la morte del proprio genitore, colpendolo ripetutamente in parti vitali del corpo con un coltello, all’esito di una accesa discussione prima sfociata in scontro fisico e poi degenerata”. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il G.I.P. nell’ordinanza evidenzia che “il pericolo che l’indagato possa commettere gravi delitti con uso di armi della stessa specie di quello per cui si procede, deriva dalle specifiche modalità e circostanze del fatto che denotano una particolare efferatezza nell’agire, nonché dalla personalità dell’indagato atteso che, come riferito dai familiari, soffre da alcuni mesi di un disagio psichico”.

Il parricidio nel codice penale e le scelte processuali della difesa

L’art. 575 c.p. prevede che chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. L’art. 577 c.p. prevede che si applica, invece, la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 c.p. è commesso contro l’ascendente o il discendente, e l’art. 576 c.p. n. 2 prevede che si applica sempre la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 è commesso contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’art. 61 c.p.

Si tratta di un’ipotesi, quest’ultima, cosiddetta circostanziata, caratterizzata dal concorso dell’aggravante dei motivi abietti o futili o di quella di aver adoperato sevizie o di aver agito con crudeltà verso la vittima. Di fronte a tale imputazione, nonché alle specifiche modalità dell’azione omicidiaria che, fra l’altro, avevano portato all’arresto in flagranza di Lucio, la difesa ritenne di orientare le scelte difensive in un’unica direzione: il rito abbreviato, condizionato ad un accertamento peritale, al fine di valutare la capacità di intendere e di volere del giovane al momento del fatto, per arrivare ad escludere la sua imputabilità.

Come è noto, infatti, l’art. 85 c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento del fatto in cui lo ha commesso, non era imputabile. É imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

La difesa intendeva, in altri termini, stabilire se Lucio nel momento in cui colpì il padre era in grado, sotto il profilo della capacità di intendere, di comprendere sia sé stesso che la realtà esterna che lo circondava, e se era in grado, sotto il profilo della capacità di volere, di inibirsi. Si poneva, quindi, la necessità di esaminare il giovane per arrivare a sostenere la applicazione di quelle norme del codice penale che escludono o diminuiscono la imputabilità. Il riferimento è agli artt. 88 e 89 c.p.

L’art. 88 afferma che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.

L’art. 89 prevede, invece, che chi al momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

La difesa, a quel punto, doveva affrontare anche un altro tema: quello del significato che le norme citate attribuiscono al concetto di infermità.

Il tema sembrava subito di assoluta rilevanza: ove, infatti, il giovane non fosse risultato affetto da una patologia mentale, ma da un disturbo della personalità, sarebbe stato comunque possibile sostenere in giudizio la mancanza di imputabilità?

Nel tempo, anche grazie al progredire della scienza psichiatrica, si è assistito ad un vero e proprio percorso evolutivo della nozione di infermità giuridicamente rilevante. Ad una prima valutazione organicistica dell’infermità, secondo la quale la malattia mentale era identificata con l’alterazione funzionale del sistema nervoso centrale, subentrò poi una valutazione di tipo psicologico di matrice freudiana, in base alla quale la malattia mentale viene legata più ad una disarmonia dell’apparato psichico, che a quella organica.

Con l’affacciarsi del paradigma sociologico della malattia mentale, anche la teoria freudiana entrò in crisi.

Oggi possiamo dire che grazie anche all’intervento chiarificatore della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali (cfr. Cass. SS.UU. 8 marzo 2005, n. 9163), si tende ad adottare una concezione di infermità ampia, svincolato dal concetto di malattia e da classificazioni di carattere clinico. Infatti, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, si ritiene che rientrano nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità, purché siano gravi ed intensi, e presentino un nesso eziologico con la condotta delittuosa.

I disturbi possono considerarsi gravi ed intensi quando determinano una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile, rendendo il soggetto incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di percepirne il disvalore sociale e di autodeterminarsi.

La valutazione del modus operandi

Nell’ambito della sua scelta processuale di procedere nelle forme del rito abbreviato condizionato all’accertamento peritale della incapacità di intendere e di volere del giovane, la difesa decise di nominare due consulenti di parte, una psichiatra, ed una criminologa.

A quest’ultima venne richiesto, in particolare, di condurre un’analisi del modus operandi, ritenuto necessario per convalidare le conclusioni cui nel frattempo era giunta la psichiatra, circa la assoluta incapacità di intendere e di volere del giovane al momento del fatto.

Interessante, a tal proposito, è ricordare ciò che Lucio disse agli inquirenti all’atto del suo interrogatorio: “Ho sempre portato rispetto a mio padre anche se penso più rispetto debba a mia madre che in realtà ha fatto sia da padre che da madre. Nella serata di ieri con mio padre ho avuto un litigio originato da una violenza verbale tra noi. In particolare mio padre mi faceva osservare che io non ero ancora in grado di capire cosa volessi dalla vita. Dopo la discussione verbale siamo venuti alle mani ma non perché io volessi mancare di rispetto a mio padre, ma bensì perché penso che tra due uomini una discussione possa proseguire anche con vie di fatto. Sono stato io per primo a colpire con un cazzotto mio padre. Mio padre ha reagito a sua volta ed è stato a questo punto che io ho fatto uso del coltello contro di lui. Preciso che il coltello che ho utilizzato era in un cassetto della cucina. Io l’ho preso per paura e mentre l’avevo tra le mie mani, con quel coltello mio padre mi ha ferito alla mano destra. È stato uno scontro tra due uomini veri”.

La valutazione del modus operandi dell’omicidio evidenziò una concentrazione dei colpi sul volto e sul collo della vittima, il che ha portò a pensare ad un’azione densa, ripetitiva e compiuta con particolare forza e volontà di colpire la vittima. L’analisi consentì anche di evidenziare colpi inferti all’esterno del piede, al di sotto del malleolo e nella regione posteriore delle cosce al di sotto del gluteo.

Tutto ciò portò alla conclusione che se i primi colpi erano stati assestati nell’ambito di una colluttazione violenta, i colpi inferti al piede e al gluteo fanno pensare ad un altro momento della condotta in cui, cioè, la vittima aveva cercato di difendersi e di proteggersi anche quando si trovava già a terra.

La consulente fu netta e chiara nel riferire che, in tal caso si era in presenza del fenomeno noto come “overkilling”, cioè di quella modalità dell’azione che va al di là della necessità immediata di uccidere la vittima. L’overkilling è, infatti, riscontrabile quando l’autore del fatto è in preda ad una furia incontrollata, ha scarsa consapevolezza di sé e del contesto in cui si trova, ed è spinto dal bisogno incoercibile di eliminare la sua vittima. L’overkilling, in questo caso, poteva essere stato anche causato da un “effetto meccanico” dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, alcune delle quali producono una alterazione della percezione della realtà ed un notevole quantitativo di energia fisica.

L’azione omicidiaria di Lucio si presentava, quindi, con delle caratteristiche ben precise: rapida, violenta, incontrollata ed incontrollabile. Un’azione, quindi, impulsiva, furiosa e ripetitiva.

Questo consentì alla difesa di escludere che il giovane avesse l’intenzione di seviziare il corpo del padre.

Nei casi di sevizie, infatti, un ruolo preponderante è ricoperto dalla durata del gesto che ha la funzione di protrarre la sofferenza della vittima nel tempo, tipica di un’azione premeditata e programmata con lo scopo di favorire il piacere sadico dell’autore. Un’azione, quindi, quella del sadico intenzionalmente lucida e consapevole.

Nel caso in esame, viceversa, per come furono accertati i fatti, non vi erano tracce di sevizie nell’agito di Lucio.

Come già detto, l’elevato numero dei colpi riscontrati fu il frutto di una furia incontrollata, che vide lo stesso autore inconsapevole sia di sé stesso che del contesto in cui agì.

Del resto, tutto ciò trovò conferma in quello che successe quando le Forze dell’Ordine si presentarono alla porta dell’abitazione in cui Lucio aveva ucciso suo padre.

Indicative furono proprio le frasi riferite a sommarie informazioni dallo zio il quale, presente all’intervento delle Forze dell’Ordine, riferì di aver sentito delle urla provenienti dall’interno dell’abitazione e la frase “Sono Dio onnipotente”.

La valutazione psichiatrica

Nel corso dell’anamnesi fisiologica, patologica, remota e prossima, oltre che familiare, Lucio riferì al Consulente della difesa e al Perito d’ufficio di aver fumato, nel breve periodo antecedente il fatto-reato, tre/quattro spinelli al giorno e di essersi fatto anche di cocaina. Affermò inoltre, che la cocaina non gli aveva mai fatto effetto “perché io mi controllo”. Raccontò nei colloqui, “dopo essere stato licenziato tornavo a casa e dopo pranzo si mettevo davanti al televisore con una canna, non avevo voglia di fare nulla, neppure andare alla scuola serale”. Non seppe dare una spiegazione di quanto gli stava accadendo, ma fumare lo “faceva sentire più rilassato”.

L’anamnesi familiare rilevò che Lucio agli occhi della madre e dei fratelli sembrava cambiato da almeno due mesi. Era sempre agitato, dormiva pochissimo e aveva lo sguardo vuoto. Mangiava in modo disordinato, spesso si addormentava alle prime luci dell’alba, non frequentava nessun amico. A domanda della sorella su che cosa gli stesse succedendo, le rivelò in confidenza che, al lavoro, lo prendevano in giro chiamandolo “frocio”.

La stessa sorella ricorda, in uno dei colloqui, che appena due settimane prima dell’omicidio, il fratello, che lei aveva accompagnato all’ufficio di collocamento, non era in grado di compilare il foglio “per quanto era teso, distratto e scomposto negli atti”, aggiungendo che il giorno prima dell’omicidio Lucio si allontana da casa senza dare spiegazioni. Gli stessi familiari vennero poi avvertiti dalla Polizia Ferroviaria di aver trovato Lucio su un treno diretto a Napoli confuso e senza biglietto.

La consulenza psichiatrica di parte evidenziò la presenza di un pensiero disturbato nella forma e nei contenuti con deliri di persecuzione e sessuali.

Lucio riferisce durante i colloqui alla consulente di aver pensato anche al suicidio.

Stimolato dalla psichiatra, risponde: “Quando sono nato papà era geloso e invidioso di mia madre perché lei mi seguiva molto fino a quando avevo quattro anni, poi ho conosciuto mio padre nei confronti dell’odio”. La consulente cerca una spiegazione a queste parole, ma Lucio non la dà. Continua, però, dicendo che il padre picchiava sua madre e lui piangeva sotto le coperte “per quanto strillava papà”. Aggiunge, parlando con lentezza e senza congruità, che i genitori si erano separarti anni prima e che suo padre non aveva sentimenti per la madre e che perciò doveva morire.

Le conclusioni cui giunse la consulente di parte è la seguente: “Lucio è affetto da una schizofrenia di tipo disorganizzato secondo la classificazione del DSM IV” caratterizzata dai seguenti punti:

  • Eloquio disorganizzato;
  • Comportamento disorganizzato;
  • Affettività appiattita o inadeguata.

Aggiunge che Lucio è portatore di un’alterazione del pensiero, sintomo, questo, della schizofrenia e di una asocialità che è precedente all’omicidio, con chiusura anche agli amici, al lavoro e allo studio. In questo contesto l’abuso di sostanze stupefacenti sembrerebbe un tentativo di autocura messo in atto dal giovane. Sia la letteratura che la pratica clinica, aggiunge la consulente, confermano il dato dell’abuso di sostanze negli schizofrenici giovani e maschi. In Lucio tale sintomatologia si è manifestata fino a pochi giorni prima dell’evento delittuoso”.

Anche al Perito d’ufficio Lucio riferisce il pregresso uso di cocaina. Questo, in base agli elementi e alle notizie raccolte, concluse per un giudizio clinico individuando una personalità permanentemente disturbata, gravemente scompensata sul piano umorale nei giorni in cui era stato commesso il parricidio.

Il perito sottolineò che lo scompenso di Lucio fu la conseguenza di uno “stato misto dell’umore”, per cui nell’arco della stessa giornata si ha una condizione definita “disforia” (c’è umore espanso e depresso in tempi molto brevi). In pratica, aggiunse, non si è solo depressi e non si è solo maniacali, e si può manifestare uno stato dell’umore esaltato con una ideazione patologica di tipo delirante che può essere sia congrua all’umore stesso, o può essere incongrua. Questo stato di ideazione incongrua sta a significare che l’individuo può sviluppare un delirio di riferimento e/o di persecuzione. Accompagnato a questa deviazione dell’umore, si può verificare anche un deragliamento dell’ideazione corretta che può sfociare in forma di delirio. Il tutto comporta sul piano mentale un’alterazione grave, in quel momento analoga alle patologie schizofreniche. Il perito, quindi, secondo la sua valutazione, propose un disturbo psicotico caratterizzato dalla compromissione dell’esame di realtà, con presenza di deliri e allucinazioni, e il ricorso alla utilizzazione di meccanismi primari di difesa. Concluse, inoltre, che a differenza della schizofrenia, negli scompensi dell’umore non vi è una degenerazione della personalità con disgregazione definitiva del contesto sociale, ma un ripristino completo o quasi delle caratteristiche psicologiche abituali.

Dal punto di vista medico legale il perito d’ufficio, sulla scorta proprio della già citata sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, la numero 9163, concluse nel senso che Lucio al momento del fatto, era affetto da un grave disturbo di personalità che ne provocava uno scompenso tale da determinarne una infermità rilevante ai fini medico legali.

Rapporti tra imputabilità e uso di sostanze stupefacenti

A questo punto è interessante capire quando l’uso di sostanze stupefacenti può escludere la capacità di intendere e di volere.

Abbiamo già detto che l’art. 85 del c.p., stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. Il secondo comma dello stesso articolo 85 stabilisce poi che è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

La capacità di intendere equivale a quella di comprendere la realtà esterna e sé stessi di fronte alla realtà, mentre la capacità di volere quella di inibirsi o spingersi ad agire sulla base di quanto è stato programmato nella fase dell’intendere.

Sotto il profilo che qui interessa è opportuno ricordare che l’art. 87 del c.p. prevede che l’articolo 85, stesso codice, non si applica a chi si è messo in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa.

L’articolo in esame prevede il caso della cosiddetta “actio libera in causa” con incapacità preordinata. Il soggetto viene punito, nonostante abbia commesso il fatto reato in totale stato di incapacità di intendere e di volere, in quanto liberamente si è posto in tale stato allo scopo di commettere il reato, o comunque, allo scopo di prepararsi una scusa per averlo realizzato. L’art. 87 rappresenta, quindi, una eccezione al principio generale dell’art. 85, secondo il quale perché ci sia responsabilità occorre la presenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto (cfr. Fiandaca Musco, Parte Gen., 351).

É interessante ricordare che, in ordine ai rapporti tra l’art. 87 e il principio di colpevolezza ‑ inteso come capacità ad essere assoggettato a pena, per cui la imputabilità è da intendersi come presupposto della colpevolezza ‑ l’autore del fatto correttamente deve essere ritenuto “colpevole” anche in presenza di una preordinazione al delitto, in quanto il reo, sebbene incapace al momento del fatto, era viceversa pienamente capace al momento della preordinazione, dimostrando proprio in quel momento di essere consapevole del suo gesto anche sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, cioè del dolo.

Sotto il profilo che qui più ci interessa dobbiamo ricordare anche gli artt. 93 e 95 del c.p.

L’art. 93 si riferisce essenzialmente alle ipotesi in cui vi è una equiparazione tra la assunzione volontaria e preordinata di sostanze stupefacenti alla ubriachezza, il tutto ai fini della imputabilità. L’art. 95 prevede, poi, che qualora il fatto sia stato commesso in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol o da sostanze stupefacenti, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89. La conseguenza è che non tutti gli stati di tossicomania, che è una dipendenza meramente psicologica dalla droga, o di tossicodipendenza, che è un’assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé un’alterazione mentale del soggetto penalmente rilevante ai fini del vizio totale o parziale di mente.

La giurisprudenza si esprime nel senso che escludono o scemano grandemente la capacità di intendere e di volere solo quelle gravi intossicazioni che determinano un vero e proprio stato patologico psicofisico, da cui consegue un’alterazione profonda e permanente dei processi intellettivi o volitivi, ossia una psicopatologia non strettamente correlata all’assunzione di sostanze psicotrope (cfr. Cass. 13 febbraio 2007, Notaro, in Cass. Pen., 2008, 6).

In estrema sintesi, quindi, volendo riepilogare il trattamento giuridico che il nostro codice riserva all’assuntore di droghe nel campo della imputabilità, possiamo dire che:

  • La imputabilità è esclusa nel caso di fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti assunte per caso fortuito o forza maggiore;
  • La imputabilità è piena, ed addirittura aggravata, nell’ipotesi di fatto commesso sotto l’azione di sostanza stupefacente volontariamente assunta o addirittura preordinatamente assunta;
  • La imputabilità è piena nel caso di fatto commesso sotto l’azione di sostanza stupefacente da parte di chi è dedito alla sua assunzione;
  • La imputabilità è esclusa se il fatto è commesso in stato di cronica intossicazione da stupefacenti.

Rapporti con il caso di specie

Nel caso in esame, ciò che certamente emerge è che non è possibile individuare nella condotta omicidiaria di Lucio né gli elementi della actio libera in causa, né quelli di una cronica intossicazione da sostanze stupefacenti.

Lucio, infatti, non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti per prepararsi all’omicidio, né risultò che lo stesso fosse cronicamente intossicato. A questo proposito è interessante ricordare che alcuni studi hanno indagato gli aspetti soggettivi dell’uso di sostanze da parte dei pazienti affetti da schizofrenia o da gravi disturbi della personalità.

È stato affermato che l’idea di “automedicazione” può spiegare, a volte, l’uso di droghe da parte dei pazienti affetti da alterazioni mentali, soprattutto per quanto riguarda l’effetto “energizzante e migliorativo” dell’attenzione in soggetti che hanno sintomi negativi (cfr. Khantzian & Treece, 1985).

Dal punto di vista clinico, ma il tema riguarda più gli psichiatri che gli avvocati, possiamo forse affermare che molto probabilmente l’abuso di sostanze si associa anche alla difficoltà per i cosiddetti “infermi di mente” a sottoporsi a trattamenti farmacologici e psichiatrici in generale.

Conclusioni

Volendo tracciare una sintesi di quello che sinora è stato detto, possiamo dire che Lucio commise l’omicidio non perché affetto da problematiche psichiatriche strettamente connesse all’uso di sostanze stupefacenti, ma le ragioni del suo malessere erano più profonde e vanno ricercate nelle difficoltà familiari in cui è stato costretto a crescere.

Pur in presenza di una duplice diagnosi, quella del consulente di parte che lo ha definito “affetto da una schizofrenia di tipo disorganizzato” e quella del perito d’ufficio, che lo ha definito come “affetto dal punto di vista medico legale da un grave disturbo di personalità che al momento del fatto si trovava in una condizione psicopatologica ascrivibile a grave disturbo dell’umore che ne provocava uno scompenso”, il Giudice accolse comunque la richiesta conclusiva della difesa, dichiarando Lucio incapace di intendere e di volere in modo assoluto al momento del fatto.

Sotto il profilo della pericolosità, è anche utile ricordare che lo stesso perito d’ufficio, interrogato dal Giudice sullo specifico tema, escluse che Lucio, dopo il periodo trascorso dapprima in O.P.G. (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) e poi presso una clinica psichiatrica, fosse da ritenersi ancora socialmente pericoloso.

Ciò ha comportato, al momento della decisione, non soltanto una sentenza di assoluzione per mancanza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, ma anche la mancata applicazione di misure di sicurezza.

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