La Passione Molesta

 In Sul Filo del Diritto, Anno 1, N. 1 - marzo 2010

Lo Stalking nelle Forze Armate

Nel contesto militare, improntato sulle logiche del comando e del potere, non si può escludere che il diritto/dovere d’impartire e eseguire ordini per mestiere possa avere risvolti nella vita privata dei singoli che nella ricerca di emozioni e sentimenti possono, inconsapevolmente o consapevolmente, imporre le loro attenzioni su colleghi o colleghe verso cui provano interesse e avere la pretesa di essere affettivamente corrisposti.

Qualora dovessero verificarsi episodi di stalking militare nelle Forze Armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e i militari del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta sempreché chiamati in servizio) bisognerà valutari i fatti in base all’applicazione della legge penale militare di pace o della legge penale militare di guerra.

Lo stalking è un reato comune presente nel codice penale e non un reato proprio e speciale tra i reati militari previsti nel codice penale militare di pace pertanto, se gli atti stalkizzanti saranno commessi e subiti da appartenenti alle Forze Armate in tempo di pace si applicherà la giurisdizione penale ordinaria.

Il Comandante dovrà, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, denunciare i fatti alla Polizia Giudiziaria che presenterà o trasmetterà la denuncia, come stabilito dall’art. 347 del codice di procedura penale, alla Procura Ordinaria. Il Comandante, inoltre dovrà informare la vittima del diritto di querela ai fini della procedibilità. Quindi se in tempo di pace si verificano casi di stalking tra appartenenti alle Forze Armate la Procura Ordinaria sarà competente a procedere per il reato di atti persecutori ex art 612 bis del codice penale.

Se gli atti stalkizzanti verranno commessi e subiti da appartenenti alle Forze Armate in tempo di guerra, in virtù dell’art. 47 comma 2 c.p.m.g. del codice penale militare di guerra sui c.d. Reati Militarizzati, si applicherà la giurisdizione penale militare in quanto lo stalking, inserito nel Libro II Dei Delitti in particolare del codice penale, Titolo XII Dei Delitti contro la Persona, Capo III Dei Delitti contro la Libertà Individuale, Sezione III Dei Delitti contro la Libertà Morale, rientra tra quei reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare in luogo militare.

Il Comandante che, per i reati soggetti alla giurisdizione militare, esercita le funzioni di Polizia Giudiziaria Militare come stabilito nell’art. 301 del codice penale militare di pace dovrà, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, presentare o trasmettere la denuncia alla Procura Militare. Spetterà alla Procura Militare procedere per il reato di atti persecutori ai sensi dell’art 612 bis del codice penale nei casi di stalking tra militari in tempo di guerra.

Inoltre bisognerà soffermarsi sull’eventuale rapporto gerarchico tra chi ha commesso e chi ha subito stalking in ambito militare.

Nel caso in cui l’appartenente alle Forze Armate stalkizza un superiore in grado dovrà rispondere anche del reato di insubordinazione con violenza ai sensi dell’art. 186 c.p.m.p del codice penale militare di pace o del reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria ai sensi dell’art. 189 c.p.m.p. del codice penale militare di pace.

Nell’ipotesi in cui è un superiore a commettere atti stalkizzanti nei confronti di un subordinato in grado i reati configurabili saranno violenza contro un inferiore ai sensi dell’art. 195 c.p.m.p. del codice penale militare di pace o minaccia o ingiuria ad un inferiore ai sensi dell’ art. 196 c.p.m.p. del codice penale militare di pace.

In entrambi i casi il Comandante, ai sensi dell’art. 301 del codice penale militare di pace e dell’art. 347 del codice di procedura penale, dovrà denunciare l’appartenente alle Forze Armate insubordinato o quello che ha abusato di autorità nel commettere il reato di atti persecutori alla Procura Militare che procederà per suddette le ipotesi di reato contro la disciplina militare, contenute nel Titolo III Libro II Dei reati militari, in particolare del codice penale militare di pace, applicabili ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.

La condotta del militare stalker, nei confronti di un superiore o inferiore gerarchico o di  un pari grado, costituisce inoltre infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 57 del Regolamento di Disciplina Militare (R.D.M.). Pertanto, all’appartenente alle Forze Armate che, con sentenza di condanna, sarà giudicato colpevole del reato di atti persecutori ex art. 612 bis del codice penale verrà inflitta, ai sensi degli artt. 58 e 59 del R.D.M., una delle sanzioni disciplinari contenute nel Titolo VI Capo II del Regolamento di Disciplina Militare.

 

Le iniziative Anti-Stalking

In Italia tra le numerose attività Anti Stalking meritano di essere menzionate: il Manuale Stalking Italia, il Progetto Arianna, il Progetto Autodifesa Kombo, il Progetto Silvia, il Progetto Sara e il Progetto Cassiopea.

Nel 2003 il Modena Group on Stalking (MGS), un gruppo multidisciplinare europeo di studiosi impegnati in progetti di ricerca di tipo multicentrico nell’ambito del Programma Daphne finanziato dalla Commissione europea, ha realizzato il Manuale Stalking Italia per le vittime e gli operatori finalizzato alla prevenzione della violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne (Modena Group on Stalking, 2005).

I successivi rilevanti interventi anti-stalking risalgono al 2005, anno in cui, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità ha sviluppato il Progetto Arianna per fornire un servizio di accoglienza telefonica alle donne vittime di violenza con l’istituzione del numero verde 1522, per attivare sul territorio nazionale interventi per contrastare le violenze e per avviare e sostenere una rete nazionale Anti Violenza Donna.

Sempre nel 2005, su iniziativa dell’associazione sportiva dilettantistica Police Friends con la collaborazione di Telefono Rosa Onlus, del Centro Sportivo della Polizia di Stato di Roma, dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) ente sportivo riconosciuto dal CONI, è sorto il Progetto Autodifesa Kombo per arginare il fenomeno della violenza sulle donne e promuovere come iniziativa spontanea l’addestramento e l’organizzazione di corsi di Autodifesa Tattico Operativa Speciale Antiaggressione.

Successivamente, nel 2007, la Direzione Centrale Anticrimine (DAC), Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) e il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, Centro Studi Cesvis hanno creato il Progetto Silvia Stalking Inventory List per vittime e autori per monitorare i casi di stalking attraverso un vademecum che aiuti anche gli operatori a conoscere meglio le caratteristiche di questo fenomeno.

In seguito il Centro Studi e Ricerche per la tutela delle vittime di reato e la valutazione del rischio di recidiva della violenza (CESVIS) ha elaborato, nel 2007, il Progetto Sara Spousal Assault Risk Assessment per la formazione delle forze dell’ordine sulla procedura di valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza domestica e stalking.

Infine, nel 2009, per volontà dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro (INAIL) sotto la coordinazione di Telefono Rosa, l’attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico e il finanziamento del Dipartimento Pari Opportunità è nato il Progetto Cassiopea per aiutare l’emersione della violenza fisica e morale subita dalle donne anche nei luoghi di lavoro e contribuire ad un maggiore benessere grazie alla formazione di soggetti che tuteleranno le lavoratrici e i lavoratori.

 

Alcune riflessioni Anti Stalking

Il fenomeno dello stalking è in crescita e altri tipi di stalking stanno invadendo la società.

Ne sono un esempio:

  • Il ciber stalking: lo stalker pur essendo una persona intelligente con sofisticate abilità informatiche, probabilmente è anche una persona sola ed emozionalmente immatura, che cerca attenzioni e intimità nel cyberspazio, incontra la vittima in una chat o nei social network e ne diventa ossessionato e se respinto, reagisce con una serie di molestie di tipo telematico (e-mail, realizzazione di pagine web, inserzione di messaggi intimidatori indirizzati alla vittima, pubblicizzando falsi servizi erotici) che possono anche estendersi oltre la rete nel caso in cui vengano scoperti dettagli per contattare la vittima (Strano, 2004).
  • Lo stalking economico: lo stalker versa in difficoltà economiche, ha bisogno di denaro e agisce per appagare il suo senso di ricchezza, per ottenere gratificazioni di ordine economico.
  • Il gang stalking: si tratta di un gruppo di soggetti, solitamente minori di età, che prendono di mira individui deboli, disagiati e agiscono prepotentemente per vincere la “noia” e per divertimento.

Le notizie sullo Stalking, riportate dai mass media, sono assai frequenti e in continuo aumento e alcune considerazioni sono doverose.

I comportamenti stalkizzanti sono spesso prodromici a altri reati: violenza sessuale, tentato omicidio, omicidio.

I casi accertati-segnalati riguardano solo gli episodi denunciati ma troppe volte le vittime subiscono molestie e tacciono per il timore di ritorsioni, per paura, per la mancanza di consapevolezza che gli atti di persecuzione costituiscano reato.

Necessaria, quindi, una campagna di sensibilizzazione nei confronti di un fenomeno non transitorio e ancora intriso di tabù, di riservatezza e falso pudore, al fine di portare allo scoperto il sommerso della violenza e conoscere le possibili vie di uscita.

Di contro non va sottovalutata la possibilità del verificarsi di psychosis stalking cases, ossia, episodi di allarmismo da stalking, di segnalazioni pretestuose relative ad eventuali atti stalkizzanti e casi di mitomania, volti a suscitare attenzione, a destare ammirazione, compassione o comunque interesse negli altri ma anche casi di fear of crime in cui la paura di subire molestie è determinata dalla percezione di insicurezza dell’individuo. Sarebbe opportuno creare un Portale informativo-operativo che funga da interfaccia tra le vittime (uomini e donne) e le forze dell’ordine volto a gestire il fenomeno dello Stalking seguendo un Protocollo standardizzato che preveda anche la raccolta e la messa in comune, tra tutti i Commissariati e i Comandi, degli avvisi orali, degli ordini di protezione, delle denunce e degli esposti presentati dalle vittime, in una Banca Dati da predisporre per i casi di violenza.

Necessario, inoltre, attuare due strategie Anti Stalking:

  • informazione/formazione: cartelloni e spot pubblicitari, messaggi a mezzo stampa, radio, televisione, internet, stands, opuscoli informativi, corsi teorico-pratici, lezioni di autodifesa… nelle scuole, nelle parrocchie, nelle palestre ecc.. per le potenziali vittime che devono essere sensibilizzate nei confronti del fenomeno dello stalking;
  • informazione/formazione: finalizzate all’individuazione degli stalkers, delle stalking victims, dei comportamenti stalkizzanti, alla ricerca e alla raccolte delle prove nei casi di stalking, ad acquisire le tecniche di approccio con la vittima e i suoi familiari e con l’autore delle molestie. Per gestire il fenomeno dalla fase della denuncia, qualunque siano le modalità, e per tutto l’iter ma anche dopo questo percorso informativo/formativo deve essere svolto da medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, sociologi, insegnanti, avvocati, magistrati, preti, forze dell’ordine, esperti/e, strutture sanitarie e socio assistenziali, associazioni di settore affinché gli addetti non sottovalutino i segnali e i sintomi indicativi del caso e sappiano come affrontare eventi del genere.

Il binomio Information&Training Stalking (Informazione&Formazione sullo Stalking) è essenziale per contrastare il fenomeno e per evitare, nella società, il dilagare della sindrome della Passione Molesta.

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